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Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009. (28-6-2019)
Toscana
Legge n.38 del 28-6-2019
n.31 del 28-6-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
31-7-2019 / Impugnata

La legge della Regione Toscana n. 38 del 2019, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’ art. 1, comma 3, e all’art. 2, per violazione degli articoli 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, nonché dell’art. 117, secondo comma, lett. l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1, ai commi 1 e 2, prevede l’autorizzazione in favore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) all’assunzione di personale da destinare ai centri per l’impiego, con incremento della propria dotazione organica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 258, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il comma 3 del medesimo art. 1 detta disposizioni circa il reclutamento del personale sopra menzionato, indicato ai commi 1 e 2, per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
In particolare detto comma 3 stabilisce che “Per l'adeguamento delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e 2, l’ARTI può disporre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 361, della l. 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.”
Di pari contenuto è l’art. 2 della legge in esame, ai sensi del quale, al fine di assicurare l’adeguata e tempestiva copertura delle rispettive esigenze di dotazione del personale, “La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale (…) possono procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della l. 145/2018, allo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.”

Le norme contenute nell’articolo 1, comma 3 e nell’articolo 2 della legge regionale in oggetto, nel consentire lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate “a far data” dal 1° gennaio 2019, prevedono una modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa da quella individuata dall’articolo 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e, comunque, incompatibile con la disciplina contenuta nelle prefate disposizioni. Ne consegue la violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51, primo comma, e 97, della Costituzione, nonché l’invasione nella competenza riservata alla legislazione statale nelle materie del diritto civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

In particolare.

Il comma 361 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, novellato dall’articolo 14-ter, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, stabilisce che: “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”.

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che la disciplina dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e, quindi, anche la disciplina generale degli atti funzionali alla loro instaurazione, come le graduatorie concorsuali, è materia che attiene allo «ordinamento civile», in relazione al quale sussiste, ex articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018, in quanto finalizzata a regolare la disciplina del reclutamento del personale in una fase anteriore all’espletamento della singola procedura concorsuale, è espressione di un principio generale di organizzazione enucleato dal legislatore statale nell’esercizio della sua funzione di garanzia dell’unitarietà e uniformità dell’ordinamento.
In altri termini, la previsione fissa, nell’intero settore del pubblico impiego, un principio generale in materia di reclutamento del personale fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano l’accesso alle pubbliche amministrazioni che, in quanto tale, vincola anche le regioni che ad esso devono adeguare i propri ordinamenti.
Esclusivamente entro i limiti e principi definiti dalla disciplina statale, trova spazio la regolamentazione delle dettagliate e specifiche modalità di accesso al lavoro pubblico regionale riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, attribuita alla competenza delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, anche l’attività amministrativa (e quindi, pure i procedimenti amministrativi in genere), può qualificarsi come “prestazione” in relazione alla quale emerge l’esigenza di fissare un «livello essenziale» a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati (così Corte Cost. sentenza n. 207 del 2012), ragion per cui anche i moduli procedimentali destinati a dare attuazione ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione devono ritenersi rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lett. m), per propria natura non costituente una “materia” in senso stretto, in quanto configurante una competenza del legislatore statale di carattere trasversale, suscettibile di investire tutte le materie in relazione alle quali si avverte l’esigenza di assicurare un uniforme godimento, sul territorio nazionale, di prestazioni garantite, non limitabile o condizionabile dal legislatore regionale (così Corte Cost. n. 62 del 2013).
Ne deriva che anche la determinazione dei limiti soggettivi di efficacia delle graduatorie, tendendo ad assicurare per tutti i candidati ai pubblici uffici un trattamento eguale, rispettoso dei principi di imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nell’ottica della valorizzazione delle professionalità al servizio della Nazione unitariamente intesa, deve ritenersi afferente alla competenza esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lett. m).

Ciò posto in linea generale, va detto che la previsione di limiti di efficacia soggettiva delle graduatorie delle procedure selettive per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione ai soli vincitori è diretta a garantire che siano reclutati i migliori tra i candidati risultati, all’esito della procedura, in possesso dei requisiti tecnico-culturali richiesti per le figure professionali messe a concorso e garantisce all’amministrazione di dotarsi del personale maggiormente qualificato.
La previsione, poi, di utilizzo della graduatoria per la copertura, oltre che per i posti messi a concorso, anche di quelli che si rendono disponibili, in conseguenza della mancata costituzione e dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori, risponde alla duplice esigenza di dotare immediatamente l’amministrazione del personale necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali, consentendo all’amministrazione di attingere alla graduatoria ancora efficace in relazione al numero dei posti messi a concorso.
Si tratta, dunque, di una finalità intimamente correlata con l’attuazione del principio di efficienza e buon andamento dell’amministrazione.
Né sembra che la disciplina contenuta nella legge di bilancio sia contraria al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, secondo cui l’esercizio della funzione legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze nn. 249, 232, 225, 107 e 88 del 2009).
Pertanto, considerato che si fa questione nella specie di norma di legge, che non delega il Governo ad una riforma di settori in cui si assiste ad un intreccio inestricabile di competenze regionali e statali, ma che detta una disciplina puntuale sui limiti soggettivi di efficacia delle graduatorie concorsuali con previsione, dunque, riconducibile alla competenza esclusiva statale, comunque prevalente, deve escludersi che sia ipotizzabile la necessità di una sorta di “approvazione” regionale della disciplina in parola.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che la materia delle procedure concorsuali pubbliche, tendendo ad assicurare (come già evidenziato) il rispetto del principio costituzionale di cui agli articoli 51 e 97 Cost. e a regolare la spesa per l’accesso ai pubblici uffici (evitando il reclutamento secondo modalità differenziate – cfr. Corte Cost., sentenza 18 gennaio 2013, n. 3 sull’articolo 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), appare riconducibile anche alla materia del coordinamento della finanza pubblica, non potendosi ammettere usi di risorse pubbliche diverse da quelle dettate a livello uniforme sul piano nazionale per consentire l’assunzione (con correlativa spesa) alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
Spetta, quindi, al legislatore statale l’attuazione del principio costituzionale di cui agli articoli 51 e 97 Cost., anche dettando modalità uniformi di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, traducendosi la relativa disciplina altresì in un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alla disciplina contenuta nella legge regionale in oggetto, si osserva che essa, analogamente a quanto previsto in alcuni testi di legge recentemente approvati da altre Regioni , consente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 361, della legge 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.
Come già rilevato, il comma 361 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come novellato dall’articolo 14-ter, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, individua le ipotesi in cui è possibile reclutare gli idonei, circoscrivendole, fermi i limiti temporali triennali di vigenza della graduatorie medesime, ai casi in cui il posto si sia reso disponibile “in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”.
In sostanza, l’assunzione degli idonei è possibile soltanto per sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale della graduatoria approvata, essi abbiano rinunciato all’assunzione ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione.
Inoltre, non può non evidenziarsi come:
a) il comma 361 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 si riferisca tout court al reclutamento del personale presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza operare alcuna distinzione tra assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b) ai sensi del comma 365 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, le previsioni di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 si applichino esclusivamente “alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” e, limitatamente alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale , a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Ciò premesso, l’articolo 1, comma 3 e l’articolo 2 della legge regionale in oggetto, che consentono lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate “a far data” dal 1° gennaio 2019, prevedono una modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa da quella individuata dall’articolo 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e, comunque, incompatibile con la disciplina contenuta nelle prefate disposizioni.
Infatti – considerato che l’art. 12, comma 8-ter, del d.l. n. 4 del 2019 ( recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”) ha stabilito che, in deroga al menzionato comma 365, la disposizione contenuta nel comma 361 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019 - l’articolo 1, comma 3, della legge in esame, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie approvate “a far data” dal 1° gennaio 2019, consente di derogare alle nuove regole stabilite a livello statale anche in epoca successiva al 1° luglio 2019. Pertanto tale norma regionale si pone in contrasto con le norme statali sopra menzionate laddove consente lo scorrimento delle graduatorie bandite dopo il 30 giugno 2019.
E’ parimenti censurabile, per contrasto con menzionate le norme statali, l’art.2 della legge in esame. Le previsioni in esso contenute sono infatti incompatibili sia con il comma 361 per quanto concerne il personale delle Regioni, degli enti dipendenti, delle aziende e per il personale tecnico-amministrativo del servizio sanitario, sia con il comma 365 per quanto riguarda il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico delle aziende e degli enti del servizio sanitario.

Ne deriva che, alla stregua delle suesposte considerazioni, l’articolo 1, comma 3 e l’articolo 2 della legge regionale violano i principi del buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, della Costituzione, nonché per violazione della competenza riservata allo Stato nelle materie dell’ordinamento civile, della determinazione dei livelli essenziali e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti l’art. 1, comma 3, e l’art. 2 della legge regionale in esame devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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