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Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente) (5-7-2019)
Puglia
Legge n.27 del 5-7-2019
n.76 del 8-7-2019
Politiche infrastrutturali
6-8-2019 /
Impugnata
La legge regionale, che detta norme in materia di attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente è censurabile con riferimento agli articoli 2 e 10 , che, per i motivi di seguito indicati, si pongono in contrasto con ambiti di competenza riservati allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettere h) ,l) ed e) della Costituzione. In particolare :
1) L'art. 2 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2018), prevede che: "Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi'’), devono possedere i requisiti indicati all'articolo 2. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l'impresa ha sede legale o la principale organizzazione aziendale. ".
Per quanto riguarda le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione, seppure esercitino il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, in base all'art. 5, commi 1 e 3 della l. n. 218/03, queste non possono essere soggette ad altri oneri autorizzativi per l'attività di noleggio nella Regione Puglia, essendo previsto da predette norme statali che ( in particolare dal comma 1 dell’articolo 5) l'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio alle imprese di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali - allo scopo delegati - in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, e (comma 3 del medesimo articolo 5) che detta autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
Peraltro, relativamente alle imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro della Unione europea, ai sensi degli artt. 3 e 15, Regolamento (CE) n. 1073/2009 le stesse possono liberamente esercitare i servizi di noleggio con conducente in altri Stati membri, sotto forma di trasporti di cabotaggio, unicamente avendo a bordo copia certificata della licenza comunitaria ed un foglio di viaggio, debitamente compilato, rilasciati dalle Autorità dello Stato di stabilimento. Pertanto, è dubbio che le imprese autorizzate a svolgere i servizi in altro Stato membro della UE siano assoggettabili ad altri oneri per svolgere tali servizi in Italia, ancorché tali ulteriori oneri siano correlati alla disponibilità di una "stabile organizzazione" (usualmente avente rilievo a fini fiscali).
La disposizione regionale, ponendosi in contrasto con le suddette norme interposte, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutele della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
2)L'art. 10 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2018) prevede al comma 1, let. c), che "L 'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all'articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.".
La norma crea una sovrapposizione con altra fattispecie già sanzionata dall'art. 85, Co. 4, dei d.lgs. 285/92 ( Codice della Strada) come esercizio abusivo dell'attività di noleggio. Poiché la competenza sanzionatoria accede quella della materia sostanziale a cui si riferisce e considerato che , come affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 428/2004, ”, la sicurezza e la circolazione stradale è materia di competenza statale, la norma regionale in parola eccede dalle competenze regionali e si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. h) Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale, violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) Cost., così come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 428/2004.
La legge regionale dunque, limitatamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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