Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia (23-7-2019)
Puglia
Legge n.34 del 23-7-2019
n.84 del 25-7-2019
Politiche infrastrutturali
19-9-2019 / Impugnata
La legge regionale , che detta norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia, presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3, rubricato “Piano Regionale dell’Idrogeno”, e 10, concernente "Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali", che violano la competenza esclusiva statale in materia di Tutela dell’Ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett, s) della Costituzione, in riferimento alla impossibilità per le Regioni di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale, così come definito dal legislatore nazionale con le norme del Codice dell’Ambiente, d.lgs. n. 152/2006 .
Inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 16, per i motivi di seguito specificati, violano principi fondamentali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" in violazione dell’articolo articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Come affermato dalla Corte Costituzionale (ex multis, Corte Cost., sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009) per quanto riguarda la disciplina del procedimento di VIA /VAS, deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).
Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell’ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Ciò premesso , risultano censurabili le seguenti disposizioni regionali :
1) Per quanto concerne gli aspetti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, l’Articolo 3 della legge regionale definisce il “Piano Regionale dell’Idrogeno” (PRI), elencando, ai relativi commi 3, 4, , le fasi ed i tempi di approvazione e aggiornamento del PRI .
Il comma 3 prevede espressamente che: “[…] la Giunta regionale adotta il PRI entro centoottanta giorni dalla data in vigore delle presenti disposizioni”; il successivo comma 4 stabilisce, altresì, che: “Il PRI è aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro l’ultimo semestre di ciascun triennio, all’esito di una procedura di consultazione dell’osservatorio di cui all’articolo 4”. In relazione al disposto dei succitati commi 3 e 4 dell’articolo 3 e dei contenuti previsionali della Legge regionale, non si rinviene alcun rimando all’applicazione della disciplina di VAS del “Piano Regionale dell’Idrogeno” (PRI). Tale omissione comporta che il Piano in oggetto venga sottratto all’applicazione della VAS, in contrasto con l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che richiede una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell’ ambiente, per il settore energetico, dal momento che il PRI attiene ai settori dell’energia e potrebbe altresì riprodurre i casi di cui all’articolo 6, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, che, per taluni progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, prevede interazioni tra la valutazione ambientale strategica la Valutazione di impatto ambientale.
Con riferimento al rapporto con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) , di cui al comma 5 dell’articolo 3 in parola, la norma regionale risulta illegittima laddove non prevede che il Piano debba rispettare il disposto di cui all’articolo 3-ter del D.lgs. 152/2006 – Principio dell'azione ambientale, in base al quale “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita […], mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente […]”.
In ragione del citato contenuto dell’Art. 3-ter, qualora il PRI dovesse configurarsi come uno strumento in grado dettare un’autonoma disciplina rispetto al PEAR, analogamente a quanto accade per quest’ultimo, dovrebbe essere oggetto di un procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
2) L’articolo 10 risulta critico in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale. La norma, rubricata “Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali”, nell’introdurre una specifica disciplina regionale da applicare all’esito della valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 (ai sensi del quale, il soggetto proponente può chiedere alla Regione una valutazione preliminare circa la procedura autorizzativa da seguire per gli interventi volti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in precedenza autorizzato), al relativo comma 1 dispone che le modifiche di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza superiore ad 1 MW, qualora si tratti di interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, sono soggetti alla procedura di “pre-screening” ai sensi dell’anzidetto articolo 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006.
Occorre al riguardo specificare che tali disposizioni, nonché quelle dei commi successivi del medesimo articolo 10, possono riguardare solo gli impianti di competenza regionale per quanto riguarda la VIA (opere comprese negli allegati III e IV alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006). In particolare, devono essere sottratti all’applicazione dell’art. 10, gli impianti eolici di potenza superiore a 30 MW (VIA di competenza statale);
Il successivo comma 2 nel dettare i criteri che devono essere applicati nella procedura di “pre screening” ex articolo 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006, relativi alle modifiche di impianti come specificate al comma 1, dispone che in esito a tale procedura nessuna valutazione ambientale occorre quando tali modifiche comportino una determinata percentuale di riduzione del numero di aerogeneratori o di superficie impegnata.
La suddetta previsione introduce una deroga alla disciplina della Verifica di assoggettabilità a Via e della Via di cui al D.Lgs 152/2006 che, all’articolo 5, commi 6 e 7, individua i casi per i quali le opere e gli interventi sono soggetti, rispettivamente, a Verifica di assoggettabilità e a Via.
Secondo la legislazione nazionale, infatti, le Regioni possono esonerare gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile dalla verifica di Assoggettabilità a Via e dalla Via solamente nel caso in cui la potenza dell’impianto non superi 1 MWp e ciò è stato deliberato già in passato da numerose Regioni, compresa la Puglia.
L’esonero dalle citate procedure di valutazione dell’impatto ambientale anche delle iniziative di rifacimento e potenziamento degli impianti, indicando come parametro di riferimento non la soglia di potenza ma una riduzione del numero degli aerogeneratori o della superficie eccede dalla competenza delle Regioni.
Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 10, stante la necessità di specificare che la disciplina, per quanto riguarda gli impianti eolici, si applica solo a quelli di competenza regionale ovvero con potenza minore di 30 MW.
Come anche recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, occorre evidenziare che la normativa in tema di VIA – VAS rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018). La Corte ha, altresì, precisato che l’art. 27-bis cod. ambiente, costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma apportata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle «che – in attuazione degli obiettivi […] di “semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e di “rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale” – determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l’apprezzamento dell’impatto sulla tutela dell’ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema».
L’unitarietà e l’allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all’incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).
Il legislatore statale ha dunque riservato a se stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalità attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti. In particolare, come detto, la disciplina della VIA è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finiscano per incidere significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.
In siffatta cornice non è casuale, a tale riguardo, che anche l’art. 7-bis, comma 8, del dlgs n. 152/2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d’azione in ambiti specifici e puntualmente precisati. Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione […] dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).
Fuori da questi ambiti, è dunque preclusa alle Regioni la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale.
3) L'art. 11 disciplina le modifiche sostanziali e non sostanziali ai fini dell'individuazione del regime abilitativo degli interventi in esame. La norma statale di riferimento è l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28 del 2011 che detta la disciplina transitoria per la semplificazione delle procedure per la modifica degli impianti esistenti identificando le fattispecie di interventi assoggettati a Procedura abilitativa Semplificata (PAS) . La norma regionale in esame introduce al comma 1 una disciplina simile a quella del citato art. 5, comma 3, del d. lgs. 28 del 2011, specificando che la semplificazione della PAS si applica, a date condizioni, "a prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi proposti" Tuttavia, al comma 4, lett. b) assoggetta ad autorizzazione unica (AU) le modifiche non sostanziali di impianti esistenti assentiti con Denuncia inizio attività (DIA), Procedura abilitativa semplificata (PAS) o Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) e che "comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW". Risulta dunque contraddittorio il descritto comma 1 che assoggetta a semplificazione (PAS) dati interventi non sostanziali "a prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi proposti" quando poi al comma 4 si afferma il contrario assoggettando al regime più gravoso dell'AU gli interventi non sostanziali che "comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW".
Va sottolineato che le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale in esame sono riconducibili alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" che, ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost., è attribuita alla potestà legislativa concorrente. Lo Stato ha dettato i principi fondamentali in detta materia con il d.lgs. 79/99 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) e il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (sentenze Corte Costituzionale, ex multis nn. 275/2012, 310, 308 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120e 119 del 2010; n. 282 del 2009; n. 364 del 2006).
I regimi di abilitazione degli impianti FER e delle relative modifiche sono sottratti alla legislazione regionale in quanto costituiscono principio fondamentale della materia, di competenza statale, per il necessario rispetto dei canoni di proporzionalità e di adeguatezza (art. 4 d.lgs. 28/2011) nonché di esigenze di celerità e soprattutto di omogeneità sull'intero territorio nazionale. Così come principio fondamentale della materia sono anche i termini delle procedure abilitative (art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 5, comma 2 del d. lgs. 28/2011, e art. 6 d. lgs 28/2011) (Corte Cost. n. 364 del 2006, n. 282/2009, n. 124/2010).
La complessiva regolamentazione del regime abilitativo per la costruzione degli impianti a fonte rinnovabile, ivi compresa quella relativa alle procedure semplificate (PAS o Comunicazione) costituisce dunque esercizio della legislazione di principio nella predetta materia, in quanto il regime non può che essere lo stesso su tutto il territorio nazionale, pena l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse Regioni del Paese (cfr. sent. 119 e 124 del 2010; 192 e 275 del 2011; Cfr sentenza Corte Cost n. 99/2012).
4) Analoghe osservazioni vanno svolte con riferimento all'art. 12 concernente il rinnovo del titolo abilitativo. Le disposizioni ivi contenute pongono una serie di condizioni per l'ottenimento del rinnovo che non trovano alcun riscontro nella normativa nazionale, improntata, come detto, a principi di proporzionalità e di adeguatezza (cit. art. 4 d.lgs. 28/2011).
Si tratta di condizioni che comportano considerevoli aggravi per gli operatori, dal punto di vista progettuale, realizzativo e amministrativo, con conseguenti significativi oneri economici.
Tale aggravio procedimentale è illegittimo in quanto contrasta con le norme interposte e i principi fondamentali di cui agli artt. 12 del d.lgs. 387/2003, 4 e 6 del d.lgs. 28/2011, in tema di abilitazione degli impianti FER, con violazione quindi dei limiti della competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" ex art. 117, comma 3, Cost.
5) In relazione ai rilievi formulati avverso gli artt. 11 e 12 della legge in esame, per analoghe ragioni è incostituzionale anche l'art. 16, comma 1, lett. a) che rimanda alla Giunta regionale la definizione, tra l'altro, di termini per i procedimenti di cui al Capo II che ha ad oggetto i regimi della PAS e dell'AU.

Per i motivi suesposti, la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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