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Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. (30-7-2019)
Bolzano
Legge n.6 del 30-7-2019
n.4 del 1-8-2019
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
26-9-2019 /
Impugnata
La Legge Provincia Autonoma Bolzano 30-7-2019, n. 6, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per Panno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021",pubblicata nel B.U.R. Trentino-Alto Adige 1° agosto 2019, n. 31, Supplemento n. 4. presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:
L'art. 9, comma 1, non è in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di partecipazione alla spesa relativa alle prestazioni rese in pronto soccorso.
Nel dettaglio, la norma provinciale pone a carico dell'utente, anche ove trattasi di paziente esentato dal pagamento del ticket, il costo della prestazione di pronto soccorso non urgente, rimettendo alla Giunta il potere di individuare le tipologie di pazienti escluse dal pagamento del ticket, che potrebbero, quindi, anche non coincidere con quelle previste dalle disposizioni statali.
A livello nazionale, a partire dal 1 gennaio 2007, l'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) prevede a carico degli assistiti il pagamento di un ticket di euro 25 per le prestazioni erogate in pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, classificate con "codice bianco" (prestazioni non urgenti, paziente in condizioni non critiche), ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti. In base alla norma statale, sono esclusi dal pagamento del ticket gli assistiti esenti e i minori di anni 14.
La norma provinciale segnalata, dunque, incide sul diritto all'esenzione che deve essere garantito a livello nazionale in modo uniforme per alcune categorie di assistiti, con il collaterale rischio di tradursi in un ostacolo all'accesso alle prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza.
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 2012 (cfr. considerando in diritto 3.3.2), "la disciplina in materia di ticket, determinando il costo per gli assistiti dei relativi servizi sanitari, non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma incide anche sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite, e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza. La misura della compartecipazione deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale, 'giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni', considerato che 'dell'offerta concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla loro fruizione' (sentenza n. 203 del 2008). E ciò vale anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo dell'assistenza sanitaria nei rispettivi territori, in quanto 'la natura stessa dei cosiddetti LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale' (sentenza n. 134 del 2006)".
Alla luce di tutto quanto rappresentato, si configura una violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m), oltreché dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, che la legislazione regionale è tenuta a rispettare, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
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