Dettaglio Legge Regionale

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti. (19-2-2007)
Toscana
Legge n.9 del 19-2-2007
n.3 del 22-2-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, è stata impugnata da parte del Governo la legge della regione Toscana n. 9 del 19 febbraio 2007 recante: "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto diverse sue previsioni (artt. 3,5 e 6 e gli altri articoli ad essi inscindibilmente connessi), prevedendo l'istituzione di elenchi ai fini dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia (definite medicine complementari), e demandando ad una commissione regionale la definizione e la verifica dei criteri per l'iscrizione a tali elenchi, nonché per l'accreditamento di strutture per la formazione nelle discipline complementari, eccedevano dalla competenza regionale prevista dall'art. 117, terzo comma , Cost., nella materia concorrente delle professioni, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale, enunciato dalla Corte Costituzionale e recepito nel d. lgs. n. 30 del 2006, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato.
Successivamente la Regione Toscana con la legge n. 31 del 25 maggio 2007 concernente "Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)" ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Infatti tale ultima legge regionale modifica ed integra gli artt.1,3,4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 2007, coordinando le iniziative regionali con la legislazione statale in materia di professioni sanitarie e con l'attività svolta dagli ordini professionali nell'ambito di tale materia. Ciò sulla base delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni competenti in apposita riunione e recepite dalla Regione. Il Governo ha deliberato, infatti la non impugnativa della l.r. n. 31/2007 nella seduta del 6 luglio 2007.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
30-3-2007 / Impugnata


La legge regionale in esame, che disciplina le modalità di esercizio delle medicine complementari da parte di medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, eccede dai limiti della competenza regionale previsti dall' art. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente delle professioni.
I profili di illegittimità costituzionale riguardano in particolare:
-l'art. 3, che impone agli ordini professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, veterinari e farmacisti l’istituzione di elenchi ai quali possono iscriversi tali professionisti ai fini dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia, definite quali medicine complementari;
-l'art. 5, che demanda ad una apposita commissione l’individuazione dei criteri per l’accreditamento di strutture “extrauniversitarie” per la formazione nelle discipline complementari (lett. a), le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi degli istituti di formazione e dei docenti nelle medicine complementari (lett. b) e d), la definizione e la verifica dei criteri per l’iscrizione a detti elenchi (lett. c) ed e);
-l'art. 6, che prevede che taluni istituti, certificando la sussistenza di determinati requisiti, posano svolgere attività formativa dei professionisti indicati negli articoli precedenti ai fini dell’esercizio delle menzionate medicine complementari.
Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153 e 424/2006, 57/2007), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale. Più specificamente la legge regionale in esame si pone in contrasto con il principio, recentemente sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 57/2007, secondo il quale “l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale”
La Consulta, inoltre, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall’art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall’art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo “di ordine generale” allo svolgimento della legislazione regionale in materia di “professioni”, stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale “l’individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza” ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
Tale consolidata giurisprudenza costituzionale è stata recepita nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 il quale prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3), e, dell’altro, che la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).
- Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale riguarda l'art. 3, che, imponendo agli ordini professionali dei medici l'istituzione degli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari, attribuisce nuovi compiti ad enti pubblici statali, incidendo in tal modo nella competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" stabilita dall'art. 117, secondo comma, lett. g).
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 1: che tutela le medicine complementari, affidandone l’esercizio ai medici chirurghi ed odontoiatri, veterinari e farmacisti; l’artt. 2, che individua le medicine complementari; l’art. 4, che istituisce la commissione per la formazione nelle medicine complementari, stabilendone la composizione; l’art. 7, che detta le previsioni transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

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