Dettaglio Legge Regionale

Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali. (6-8-2019)
Sicilia
Legge n.15 del 6-8-2019
n.37 del 9-8-2019
Politiche economiche e finanziarie
3-10-2019 / Impugnata

La legge regione Sicilia n. 15 pubblicata sul B.U.R n. 37 del 09/08/2019, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali” presenta profili di non conformità alla Carta Costituzionale per le motivazioni che di seguito si evidenziano.

L’articolo 3, comma 3 dispone: «Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è sostituito dal seguente:
"3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".
L'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 75 del 2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) richiamato dalla disposizione normativa regionale prevede quanto segue:
“1. Le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: (….)
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che precede all'assunzione".
Dal combinato disposto dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2019 con la previsione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) del d.lgs n.75 del 2017, emerge dunque che la legge della Regione Sicilia estende il requisito contenuto nella lettera b) del succitato d.lgs 75- che prevede ai fini della stabilizzazione del personale precario la condizione che sia stato reclutato con procedure concorsuali - al reclutamento previsto con le procedure disposte da leggi emanate dalla Regione Sicilia nell'arco temporale 1995/2009 e che attengono, in larga misura, alle procedure di inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità sociale, all'utilizzazione di lavoratori di aziende in crisi in progetti di pubblica utilità.
La disposizione regionale, nell'introdurre disposizioni in materia di stabilizzazione del personale regionale precario, amplia quindi la sfera dei destinatari in violazione della normativa statale sopra richiamata.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 2016, ha precisato al riguardo che:
“La possibilità di applicare le procedure di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a quello delle agenzie regionali, degli enti, dell'Autorità di bacino e delle società in house della Regione Puglia, per come individuati nella disposizione medesima, indiscutibilmente amplia la platea dei fruitori che la disciplina statale di principio ha, invece, esclusivamente riferito all'apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale.
Né possono valere a giustificare la scelta normativa regionale i rilievi svolti dalla resistente, nella memoria difensiva, secondo cui la lamentata estensione non sarebbe illegittima in quanto, per un verso, diretta al personale di organismi strumentali « dell'ente Regione» (..) e, sotto altro profilo, in quanto adottata in una situazione rispetto alla quale non sussisterebbe contrasto con le funzioni di coordinamento della finanza pubblica, trovando, in ogni caso, applicazione i previsti "vincoli assunzionali" ed il rispetto dei "tetti di spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.
E' infatti, dirimente osservare, quanto al primo rilievo, che la semplice differenziazione soggettiva degli enti ai quali si riferisce il personale da stabilizzare è, di per sé, sufficiente a configurare la discrepanza della disposizione impugnata con la previsione statale di principio (...).
Quanto al secondo rilievo, basterà osservare che l'illegittimità della scelta normativa regionale deriva direttamente e immediatamente dallo "sconfinamento" delle potestà legislative regionali rispetto a quanto previsto dalla norma statale di principio, senza che, nella valutazione, vengano implicati profili di intrinseca compatibilità, o incompatibilità, di quella scelta con la correlativa disciplina di programmazione finanziaria».
La disposizione regionale nel violare quanto disposto dalla normativa statale all’art. 20, comma 1 lett. b) della D.Lgs. n. 75 del 2017, si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La disposizione regionale eccede anche dalle competenze attribuite alla regione Sicilia dallo Statuto speciale, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

In relazione a quanto precede, la legge regionale in esame deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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