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Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura. (19-2-2007)
Piemonte
Legge n.3 del 19-2-2007
n.8 del 22-2-2007
Politiche infrastrutturali
30-3-2007 /
Impugnata
La legge in esame, “Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura”, disciplina l’istituzione del Parco ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1990, classificato di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della legge regionale n. 44 del 2000.
La legge è censurabile relativamente alla norma di cui all’articolo 12, comma 2, per i motivi che seguono.
L’articolo 12, comma 1, prevede che il Parco fluviale sia regolato dagli strumenti di pianificazione specifica, nonché dal piano d’area, come disciplinato dall’articolo 23 della legge regionale n. 12 del 1990 (“Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)”) e successive modificazioni: il Piano d’area, per le aree istituite a Parco naturale, costituisce il Piano per il Parco di cui all’articolo 25, comma 1, della legge n. 394 del 1991 (“Legge quadro sulle aree protette”). Al comma 2, si prevede che il piano d’area sia efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del D. lgs. n. 42 del 2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”) e ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1989 (“Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”), il quale individua l’istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei piani d’area come strumenti attraverso i quali è promossa la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici, ai diversi livelli, regionale e sub-regionale. La disciplina regionale, prevedendo che le disposizioni del Piano d’area, dettate per la salvaguardia dei valori naturalistico - ambientali del territorio del Parco, siano idonee ad assicurare anche la tutela dei valori paesaggistici, distinti e diversi da quelli naturalistici, ovvero, che, nel territorio del Parco naturale, gli strumenti di pianificazione, volti a disciplinare i profili naturalistici, ricomprendano in sé ogni altra esigenza pianificatoria, anche quella paesaggistica, si pone in contrasto con l’articolo 145, comma 3, del D. lgs. n. 42 del 2004. La disciplina statale, oltre a prevedere un modello gerarchico tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali di governo - la cogenza delle previsioni dei piani paesaggistici per gli strumenti urbanistici degli Enti locali e per gli interventi settoriali; la loro prevalenza sulle disposizioni difformi contenute nei primi - in relazione alla tutela del paesaggio, prevede che <>. La disciplina statale, pertanto, esclude sia che la salvaguardia dei valori paesaggistici di un territorio protetto sia assicurata da strumenti di pianificazione diversi dalla pianificazione paesaggistica, sia che essa possa essere recessiva rispetto ad altre esigenze, urbanistiche o naturalistiche, regolate da diversi strumenti di pianificazione.
Il superamento della separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro, nonché l’aver compreso la tutela del paesaggio nell'ambito del sistema della pianificazione del territorio, nei tratti dei quali si esprime il contrasto con la normativa statale, sostanziano la violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, nonché della legislazione di principio in materia di “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali”, di cui all’articolo 117, comma 3, della stessa.
Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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