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Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019). (16-9-2019)
Sardegna
Legge n.16 del 16-9-2019
n.41 del 19-9-2019
Politiche economiche e finanziarie
14-11-2019 /
Impugnata
La legge regionale in esame all'art, 1, comma 5 prevede l'autorizzazione al finanziamento annuo dell'Areus (Agenzia regionale emergenza e urgenza Sardegna) "per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il servizio di emergenza urgenza 118, prevedendo uno stanziamento di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021" nonché, a decorrere dal 2022, al finanziamento della medesima spesa nei limiti dello stanziamento annualmente iscritto.
Quella che sembrerebbe una mera disposizione di carattere finanziario desta comunque perplessità per la formulazione della norma che sembrerebbe legittimare in maniera stabile lo strumento convenzionale per lo svolgimento del servizio di emergenza urgenza nei confronti di due tipologie di enti del terzo settore specificamente individuati, ovvero le associazioni onlus e le cooperative sociali.
In proposito si rileva quanto segue:
l'articolo 57 del Codice del Terzo Settore consente il ricorso allo strumento della convenzione, prioritario e alternativo rispetto alle eventuali tipologie di affidamento di cui al codice dei contratti pubblici, per le sole organizzazioni di volontariato ed esclusivamente a particolari condizioni.
Al di fuori dello strumento convenzionale, ovviamente, resta la modalità pubblicistica dell'appalto di servizi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 (anche con le modalità alleggerite o dell'affidamento diretto) (si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato n. 01139/2018 e n. 70245/2018).
La formulazione della legge regionale è quindi censurabile sotto vari profili:
• il riferimento allo strumento della convenzione per soggetti (le cooperative sociali) che risultano esclusi dall'ambito della previsione normative citata (articolo 57 CTS);
• un'individuazione sostanzialmente imprecisa dei soggetti per i quali è invece ammesso lo strumento della convenzione (le associazioni onlus), in quanto affianca alla forma giuridica (associazione) una qualificazione di carattere fiscale, che non solo è temporanea (i1 regime onlus e destinato ad estinguersi, cfr. articolo 104, comma 2 del CTS) ma non consente neppure in via temporanea di essere utilizzato in luogo della disposizione statuale. Peraltro le organizzazioni di volontariato, menzionate dal Codice, sono attualmente Onlus di diritto e possono avere (v. articolo 32 CTS ) solo forma associativa; ciò tuttavia non preclude che altre tipologie di enti del terzo settore, diversi dalle ODV, e come tali non ricompresi nella previsione dell'articolo 57, possano avere al momento, qualificazione fiscale di onlus. Ovvero, se tutte le ODV sono onlus, non tutte le associazioni onlus sono ODV.
Tale formulazione, pertanto, poichè consente alle cooperative sociali e alle associazioni onlus il ricorso alla forma convenzionale per l’effettuazione del servizio di emergenza urgenza (118) risulta violativo dell'art, 117, comma 2, lett, e) della Costituzione, in quanto la materia della concorrenza, in adesione ai principi comunitari, costituisce materia esclusiva della legislazione statale, con cui la norma in esame sarebbe, secondo quanto rappresentato, in contrasto.
Non varrebbe a superare la contrarietà sopra espressa, l’eventuale argomento secondo cui una eventuale censura configuri "una compressione della competenza legislativa concorrente delle Regione in materia di "tutela della salute": secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato nelle sopracitate sentenze.
Le disposizioni regionali si pongono, peraltro, in contrasto con gli stessi limiti dettati dallo Statuto Regionale, ai sensi del quale la Regione esercita la propria potestà legislativa “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica.”
Si ritiene, pertanto, di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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