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Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione. (23-2-2007)
Molise
Legge n.4 del 23-2-2007
n.6 del 1-3-2007
Politiche ordinamentali e statuti
24-4-2007 /
Impugnata
La legge in esame, che istituisce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
Si premette che la Regione Molise dispone ancora del vecchio statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347, e che l'istituzione della figura del sottosegretario al quale, tra l'altro, viene consentita la partecipazione alle sedute della Giunta, seppure senza diritto di voto, contrasta con gli articoli 20 e 23 dello statuto medesimo, che individuano solo i componenti della Giunta ed escludono la pubblicità delle relative sedute.
A ciò aggiungasi che l'istituzione della figura del Sottosegretario alla Presidenza, crea un organo cui vengono assegnate funzioni di ampia portata e non precisamente definite nei propri limiti.
Tanto premesso si evidenzia che l'articolo 123 della Costituzione dispone che i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento siano determinati dalle singole regioni nello Statuto, in armonia con la Costituzione (comma 1), e che lo statuto sia approvato e modificato dal Consiglio regionale mediante un particolare procedimento (cosiddetta procedura rinforzata).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 304/2002 ha infatti precisato che le norme contenute nei vecchi e tuttora vigenti statuti - dopo l'innovazione introdotta dalla legge costituzionale n. 1/1999 - sono divenute interamente disponibili delle regioni, e solo la legge regionale, con il peculiare procedimento previsto dal nuovo articolo 123 della Costituzione, può modificarle o sostituirle.
Pertanto, la figura del Sottosegretario alla Presidenza, che sicuramente attiene all'organizzazione e funzionamento della Regione, istituita con lo strumento normativo della legge regionale ordinaria risulta in contrasto con l'articolo 123 della Costituzione che dispone un intervento sulle norme dello Statuto con un peculiare procedimento (cosiddetta procedura rinforzata) al pari delle modifiche della Costituzione.
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