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Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie. (16-10-2019)
Sicilia
Legge n.17 del 16-10-2019
n.47 del 18-10-2019
Politiche economiche e finanziarie
12-12-2019 /
Impugnata
La legge regione Sicilia n. 17 pubblicata sul B.U.R n. 47 del 18/10/2019, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie” presenta profili di non conformità alla Costituzione con rifermento alle disposizioni che di seguito si illustrano.
Articolo 2, commi 7 e 8 - (Rimodulazione pianta organica dell'istituto incremento Ippico per la Sicilia) - Nel complesso la disposizione disciplina un processo di rimodulazione in riduzione della dotazione organica dell'Istituto Incremento ippico per la Sicilia e la conseguente gestione delle eccedenze secondo le previsioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, normativa direttamente applicabile al personale della regione e degli enti da essa vigilati in base all'articolo 23 della legge regionale n. 10 del 2000. In particolare, si stabilisce, al comma 7, che nell'accordo di mobilità previsto dal comma 6 sia disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all'esito della riduzione della dotazione organica. Nel rilevare in generale la controtendenza di tale previsione con la finalità dell'accordo - orientata ad assicurare la ricollocazione del personale eccedentario e non la copertura di posti vacanti - si evidenzia il contrasto con l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che non contempla tale eventualità, limitandosi a prevedere al comma 5 che "Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o ai contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6".
Pertanto, quanto previsto al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale in esame, in ordine alla possibilità di regolare la copertura dei posti risultanti vacanti all'esito della nuova dotazione organica in sede di accordo di mobilità, non trova riscontro nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che costituisce disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Anche il comma 8 tratta congiuntamente la gestione delle eccedenze e delle carenze di personale dell'istituto oggetto dell'intervento normativo, prevedendo il ricorso al distacco disciplinato dall'articolo 62 del CCRL, secondo cui l'Amministrazione di appartenenza del personale in distacco resta responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Anche in tal caso la legge regionale - laddove prevede uno strumento di gestione dell'eccedenza di personale, i cui oneri sono posti a carico dell'amministrazione che presenta situazioni di eccedenza - pare dettare disposizioni ulteriori rispetto alla legge statale, che non trovano riscontro nell'articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 che, come sopra evidenziato, costituisce norma riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Per i motivi illustrati, si propone pertanto l'impugnativa dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge in esame.
Articolo 13, comma 1 - (Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almaviva) - Nel prevedere l'inserimento, all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n, 8, dopo le parole "31 dicembre 2013", della locuzione ", ovvero in alternativa, si applica l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5", la disposizione in esame stabilisce l'applicazione, ai lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almaviva Contact S.p.A., nel numero residuo di 149 soggetti, della disciplina di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 5 del 2014, "in alternativa" ai benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati, in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili, presso soggetti privati, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con legge regionale n. 17 del 2014 (art. 2, comma 5, della L.R. n. 4 del 2006, richiamato nel testo dell'art. 20 della LR n. 8 del 2017).
A sua volta, il citato articolo 30 della legge regionale n. 5 del 2014 recepisce la disciplina statale di cui all'articolo 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis (quest'ultimo comma abrogato dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 75 del 2017) del decreto-legge n. 101 del 2013. Tale decreto legge ha dettato uno speciale regime transitorio in materia di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, con riferimento specifico ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (LSU) e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU), la predisposizione, da parte delle regioni, di un elenco in cui inserire i lavoratori suddetti, da utilizzarsi per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti territoriali che hanno vuoti in organico, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della I. n. 56 del 1987 (ovvero livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo) - (cfr. art. 4, comma 8, D.L. n. 101/2013).
Come noto, il regime transitorio, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2016, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014 e poi confermato dall'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo n. 75 dei 2017 che, a sua volta, ha posticipato al 31 dicembre 2020 le assunzioni a tempo indeterminato degli LSU e dei LPU (cfr. Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017).
Si ricorda inoltre, per completezza espositiva, che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'articolo 1, commi 446-449, ha dettato condizioni di carattere ordinamentale e finanziario per procedere, nel triennio 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato degli LSU.
Tanto premesso, dubbi sulla legittimità costituzionale della legge scaturiscono in merito alla possibilità, configurata dall'articolo 13 in esame, di estendere il regime delle stabilizzazioni di cui al citato articolo 30 della legge regionale n. 5 dei 2014, che recepisce la normativa statale, ex decreto-legge n. 101 del 2013, anche agli LSU/LPU che abbiano già beneficiato di assunzione presso soggetti privati e che siano già destinatari dei benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili in caso di crisi aziendali (art. 2, comma 5, della L.R. n. 4 del 2006, richiamato nel testo dell'art. 20 della LR n. 8 del 2017).
Tali dubbi sembrerebbero invero confermati argomentando altresì in forza dei chiarimenti interpretativi forniti dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 5 del 2013, dove al paragrafo 6 - pag. 19 - sottolinea che il regime del reclutamento speciale transitorio di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 101/2013 è applicabile ai soggetti che siano ancora LSU/LPU o che nel corso degli anni hanno stipulato un rapporto di lavoro con l'amministrazione. Evidenzia inoltre la circolare che, per tali soggetti, l'anzianità richiesta dal comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto-legge si riferisce all'utilizzo, con qualsiasi tipologia di rapporto, presso l'amministrazione pubblica. I predetti soggetti vengono poi inseriti nell'elenco regionale predisposto secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, di servizio e i carichi familiari (comma 8 dell'art. 4 del più volte citato decreto-legge n. 101 del 2013).
In ragione di quanto sopra esposto, appaiono dunque non riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione del regime delle stabilizzazioni previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013, di cui la legge regionale n. 5 del 2014 costituisce applicazione, i lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità già stabilizzati presso soggetti privati, fattispecie questa che invece ricorre nel caso dell'articolo in esame, dovendosi altresì ritenere irrilevanti, ai fini dell'applicazione del regime delle stabilizzazioni, le successive vicende organizzative e gestionali della società.
Ne consegue che l'estensione generalizzata del regime di stabilizzazione ex legge regionale n. 5 del 2014, ai lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almaviva Contact S.p.A., nel numero residuo di 149 soggetti, appare non in linea con le disposizioni di cui al citato decreto-legge 101/2013, come interpretato dal Dipartimento della Funzione Pubblica; si palesa pertanto un contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile. Si rinviene altresì una violazione del principio del pubblico concorso di cui all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, quale canale di accesso ordinario agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, da ultimo ribadito all'articolo 1, comma 446, della legge n. 145 del 2018, ove si subordina la stabilizzazione degli LSU, da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, all'espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, nonché a procedure di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, nei casi in cui tale titolo non sia richiesto.
Articolo 13, comma 2 (Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almaviva) - La disposizione in esame, stabilendo che il comma i dell'articolo 20 della legge regionale n. 8 del 2017, nei limiti numerici ivi previsti, trova applicazione anche in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la Società Almaviva Contact s.p.a. e transitati alla Società Exprivia Projects s.r.l., estende ai predetti lavoratori sia i benefici previsti dalla normativa vigente in caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati presso soggetti privati, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato (art. 2, comma 5, della L.R. n. 4 del 2006) sia, in alternativa, il regime di stabilizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 5 del 2014.
Al riguardo valgono le considerazioni espresse in merito al precedente articolo 13, comma 1.
Articolo 15, commi 3 e 4 (Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili) - Si prevede, con riferimento al comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la sostituzione delle parole 'e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie" con le parole "nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle camere di commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente", stabilendosi altresì, al successivo comma 4, che dall'applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Al riguardo, si rappresenta che la modifica legislativa in esame, nel prevedere l'applicazione al personale inserito negli elenchi di cui comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n.5 del 2014 (ovvero ai c.d. lavoratori LSU e LPU), degli enti sopposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante le risorse assegnate dalla normativa vigente, del regime di cui al comma 6 della medesima legge n. 8 del 2018, che a sua volta recepisce quanto disposto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 in materia di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, sembrerebbe operare un'estensione impropria dell'ambito soggettivo di applicazione del predetto articolo 20, commi 1 e 2, ai lavoratori socialmente utili o impiegati in attività di pubblica utilità, per i quali è prevista invece un'apposita procedura di stabilizzazione. Ciò si desume dal combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alla luce di quanto rappresentato, la norma appare suscettibile di porsi in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile.
Articolo 22 - (Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n, 8) - la disposizione, nel sostituire i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 75 della legge regionale n. 8 del 2018 riguardanti procedure di stabilizzazione di personale impiegato nella sanità penitenziaria dell'ambito territoriale regionale, prevede che l'assessore regionale per la salute adotti linee guida per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970 con il personale sanitario operante presso gli istituti penitenziari. Le suddette linee guida dovrebbero disciplinare tali rapporti di lavoro con particolare riguardo all'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e al regime di incompatibilità. Al riguardo si fa presente che la citata legge n. 740 del 1970 disciplina "rapporti di incarico" per i quali, siano essi definitivi o provvisori, l'articolo 2 stabilisce la non applicabilità delle norme relative alla incompatibilità o al cumulo di impieghi, previste per il personale di ruolo, nonché delle incompatibilità e limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto l'articolo 22 in esame, nel prevedere, mediante linee guida dell'assessore regionale, la disciplina di rapporti di lavoro riconducibili alla legge n. 740 del 1970, introducendo altresì un regime di incompatibilità, sembrerebbe porsi in contrasto con quanto previsto a livello nazionale dalla legge n. 740 del 1970, con ciò configurandosi una violazione dell'articolo 117 della Costituzione che, al secondo comma, lett. 1), riconduce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi, in generale, la disciplina dei rapporti di lavoro. Si soggiunge poi che le previsioni di cui all'articolo 22 in esame costituendo, sostanzialmente, una proroga dei contratti già oggetto di impugnativa (l.r.n. 8/2018, in ordine al quale il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2018 ha disposto l'impugnativa), comportano oneri non compatibili con la cornice economico-finanziaria programmata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Siciliana è sottoposta, e, conseguentemente, si pongono in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione nonché con l'art. 117, comma 3, atteso che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
L’articolo 8 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8) recita testualmente “1. Al comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".”.
A seguito di tale modifica, la norma regionale prevede che: “Art. 79 Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari.
1. L'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari
1. Al fine di provvedere al ripianamento delle gravi situazioni debitorie manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a utilizzare, in via straordinaria e non oltre la data del 31 dicembre 2019, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, nella misura massima dell'80 per cento, a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio.
2. L'utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo da parte dell'ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente.".”.
Al riguardo, si rileva che la richiamata disposizione contenuta nell’articolo in commento, prorogando al 31 dicembre 2019 il termine di applicabilità di una norma che consente l’utilizzo da parte degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia “a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità”, delle somme derivanti “dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560”, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio, nonché con obbligo di reintegro, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli stessi Istituti, non risulta in linea con le norme introdotte dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure per l’alienazione del patrimonio residenziale pubblico”.
Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l’articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”. Si evidenzia che tale disposizione reca, nel primo periodo, l’espresso riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
In proposito, occorre ricordare che nella sentenza n. 273 del 2016 , la Corte costituzionale, richiamando la precedente sentenza n. 38 del 2016, ha avuto modo di ribadire che “…l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nell’imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di non depauperamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l’emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni. Si tratta di una scelta che, nell’ambito di un più ampio disegno di politica economica nazionale delineato dal legislatore, mira a finanziare il programma straordinario di edilizia residenziale attraverso piani di alienazioni che privilegiano, come dispone lo stesso art. 3, comma 1, lettera a), la «possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale», quindi al fine di conseguire un altro obiettivo generale di finanza pubblica.
Il vincolo di destinazione esclusiva stabilito dalla norma statale va pertanto considerato come l’espressione di un principio fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica», con il quale il legislatore statale ha inteso fissare una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari, sicché una norma regionale «che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un diverso fine contrasta con il principio dettato dalla norma di riferimento e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia “coordinamento della finanza pubblica”, violando l’art. 117, terzo comma Cost.”
Mediante l’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2019, dunque, non solo si reiterano disposizioni censurabili, sotto i profili innanzi evidenziati, che incidono negativamente sulla determinazione dell’offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, ma viene anche retroattivamente “riaperto” un termine già scaduto.
In merito, si precisa che “L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, è una nuova legge non soltanto con riferimento al termine ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem…. Dal principio che la legge di proroga ha contenuto ed effetti autonomi discende inoltre, che dalle emanazione di ogni legge di proroga deriva un potere autonomo di impugnazione…. Se pertanto una legge temporanea, pur essendo costituzionalmente illegittima, non fu, a suo tempo, impugnata per qualsiasi ragione, ciò non preclude il potere del Commissario dello Stato” (e ora, come noto, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2014, del Governo) “di impugnare le norme delle quali la successiva legge ha protratta nel tempo l'efficacia. Il vizio di costituzionalità della legge prorogata si ripresenta, autonomamente, nel contenuto normativo della legge di proroga…È infine da rilevare che il termine del 31 dicembre 1957, stabilito nell'articolo primo della legge prorogata 9 aprile 1954, n. 10, era già scaduto, quando la legge di proroga, che protraeva detto termine al 30 giugno 1964, venne pubblicata (Gazzetta Ufficiale per la Regione siciliana n. 30 del 14 maggio 1958). Il che fece cessare la continuità nel tempo di alcune norme della legge prorogata, accentuando vieppiù l'autonomia del nuovo provvedimento legislativo.” (Corte costituzionale, sentenza n. 60 del 1958).
E’ utile, in ogni caso, ribadire che secondo la Corte costituzionale “l’istituto dell’acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale” (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2018; n. 169 del 2017, n. 231 del 2016, n. 215 e n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).
In ragione delle considerazioni che precedono, alla luce dei dicta della Corte costituzionale, la norma di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2019, contrastando con il parametro interposto rappresentato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, eccede le competenze attribuite alla Regione dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia e viola un principio fondamentale nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Al riguardo, è necessario evidenziare che la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nell’affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 77 del 2015 e le pronunce ivi richiamate, n. 139 del 2012, n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011).
Infine, con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla legge in esame, si evidenzia che gli articoli 2-5-12-22-25 e 27 riportano clausole di invarianza finanziaria volte a specificare che dall'attuazione delle disposizioni ivi recate non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica e che tutte le strutture regionali interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si rileva che la legge in esame non risulta corredata della relazione tecnica prevista dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che indichi nel dettaglio le ragioni dell'invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale. Si richiama, in particolare, il comma 6-bis del citato articolo 17 della Legge n. 196/2009 che impone - anche al legislatore regionale - di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. La relazione tecnica assume, pertanto, non solo un rilievo illustrativo, bensì dimostrativo del rispetto, da parte del nuovo provvedimento legislativo, del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri. Ne consegue che la declaratoria di assenza di onere non vale dì per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura.
L'attribuzione e lo svolgimento di nuovi compiti a strutture o uffici già esistenti può infatti comportare nuovi o maggiori oneri finanziari conseguenti. È evidente che la previsione in tale evenienza di una clausola di invarianza finanziaria priva di indicazioni circa, ad esempio, l'organico interessato all'adempimento delle nuove funzioni assegnate o la disponibilità dei mezzi necessari per il loro svolgimento, rischia di risolversi in una mera "clausola di stile" (Corte costituzionale, Sentenza n. 18 del 2013).
Tali clausole, pertanto, garantiscono la neutralità finanziaria delle disposizioni a condizione che esse siano in concreto praticabili. Ove, infatti, i nuovi compiti affidati alle amministrazioni regionali non possano, in concreto, essere svolti ad invarianza di risorse, la norma istitutiva comporterebbe la creazione di oneri occulti, in contrasto con i principi costituzionali della copertura degli oneri con possibili effetti anche sull'equilibrio del bilancio.
Per quanto sopra, in assenza di elementi idonei a suffragare le suddette clausole di invarianza finanziaria, si ritiene sussistano i presupposti per la richiesta di impugnativa delle citate disposizioni innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che trova specifica declinazione nel richiamato articolo 17 della citata legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.
Si ritiene, pertanto, di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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