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Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014. (22-10-2019)
Lombardia
Legge n.16 del 22-10-2019
n.43 del 25-10-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
12-12-2019 /
Impugnata
La legge della regione Lombardia n.16 del 2019, recante "Istituzione della Leva civica lombarda volontaria — Abrogazione l.r. 2/2006 e 1.r.33/2014", presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 10, comma 3, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva al legislatore statale la disciplina del sistema tributario erariale.
Con la legge regionale in oggetto, il Consiglio regionale della Lombardia istituisce, “nella sua autonomia e in armonia con il principio di sussidiarietà”, un servizio civile regionale denominato “Leva civica lombarda volontaria”, destinato a realizzare interventi, nell’ambito delle competenze regionali, in settori relativi, tra gli altri, ai servizi sociali e sociosanitari, alla protezione civile, al patrimonio ambientale, alla promozione culturale. c.
L’articolo 10, nel disciplinare il “Rapporto di Leva civica lombarda volontaria”, e quindi il rapporto tra il volontario e l’ente titolare del progetto, prevede, al comma 3, che “per il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, del D.lgs 40/2017”.
La disposizione statale richiamata, a sua volta, prevede che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie”.
Pertanto, attraverso il rinvio alla legislazione nazionale (d.lgs. n. 40 del 2017 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”) in materia di servizio civile universale, il legislatore regionale estende al Servizio civile regionale il trattamento tributario agevolato previsto solo per tale tipologia di rapporto.
Occorre infatti considerare la diversità di regime giuridico del servizio civile universale - che si caratterizza per la instaurazione del relativo rapporto con la Presidenza del Consiglio - rispetto al servizio civile regionale. L’esplicita previsione di cui all’articolo 7, ultimo comma, del d.lgs n. 40 del 2017, nel lasciare ferma la possibilità per le regioni di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie, precisa, poi, che il servizio regionale “non è assimilabile al servizio civile universale”.
Proprio la prevista “non assimilabilità” dei due servizi civili induce a ritenere che non si possa applicare il trattamento tributario agevolato riservato al servizio universale a quello istituito dalla regione, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione propria delle norme fiscali agevolative, non applicabili in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate dalla norma stessa. Un’eventuale equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, del trattamento fiscale dei volontari della leva civica regionale al trattamento fiscale degli operatori del servizio civile universale può infatti essere disposta esclusivamente con legge statale, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di “sistema tributario e contabile dello Stato” a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La norma regionale in esame pertanto eccede dalle competenze regionali e viola il menzionato articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva al legislatore statale la disciplina del sistema tributario erariale.
Per i motivi esposti l’art. 10, comma 3 della legge regionale in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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