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Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative. (31-10-2019)
Abruzzo
Legge n.34 del 31-10-2019
n.156 del 8-11-2019
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
21-12-2019 / Impugnata
La legge regionale, che modifica la vigente disciplina regionale recante norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4 e 8 che, per i motivi di seguito specificati si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonché con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all’ articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di “ordine pubblico e sicurezza” di cui all’articolo 117, secondo comma lettere g) ed h) della Costituzione .
In particolare :
1) L’articolo 1, comma 1 lettera d) della legge regionale in esame sostituisce l’attuale lettera g bis dell'art. 2 della legge regionale 96/1996, ampliando il novero dei reati ostativi alla partecipazione di bandi per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Costituiscono, quindi, reati ostativi in precedenza non previsti: i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 c.p., i delitti contro la pubblica amministrazione, i delitti contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio.
Al co. 4 del medesimo articolo 1 è previsto che «il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione».
Il vigente articolo 2 lett. b-bis) della legge regionale n. 96/1996 prevede poi, quale ulteriore requisito per l'assegnazione degli alloggi “non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ,ovvero patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., condanna per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni”.
La lett. g-ter) stabilisce poi che «la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'art. 633 c.p.»
Ciò posto deve evidenziarsi come pur potendo il legislatore anche regionale circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse disponibili, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 432/2005 e 133/2013), tale limitazione deve rispondere al criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, così come ribadito dalla medesima Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 166/2018 in tema di requisiti di accesso agli alloggi pubblici da parte degli stranieri.
Nel caso di specie, la disciplina regionale non risulta rispondere al criterio di ragionevolezza.
Da un lato infatti i reati previsti dall'art. 2 lett. b-bis) e lett. g-bis) possono coincidere con quelli previsti alla lett. gbis) (in ipotesi di delitti non colposi puniti con pena superiore nel massimo a due anni di reclusione rientranti anche nel novero dei reati specificatamente indicati dalla lett. g-bis), dall'altro viene riservata una difforme disciplina per le due diverse categorie. Ne consegue che, a mero titolo esemplificativo per il delitto di peculato, rientrante in entrambe le categorie, non si comprende quale sia il regime ostativo applicabile.
Per i reati di cui alla lett. g-bis) a differenza da quanto poi previsto per i reati di cui alla lettera b-bis), la preclusione opera senza limitazioni temporali, per le sole sentenze di condanna (e non anche per le sentenze ex art. 444 c.pp.), anche per i componenti del nucleo famigliare e comunque fatta salva l'intervenuta riabilitazione.
Il sistema delineato risulta irrazionale anche con riferimenti all'ipotesi di reati rientranti nel solo gruppo di cui alla lettera g-bis) in ragione ad esempio della natura colposa del reato. In questo caso infatti si applicherà da un lato il regime di favore che attribuisce rilevanza alla riabilitazione, dall'altro un regime di maggior rigore rispetto a quello riservato ai reati di cui alla lett. b-bis) sotto il profilo della rilevanza temporale, in quanto la causa ostativa rileverà a prescindere dalla data di definitività della sentenza di condanna.
Le richiamate disposizioni regionali, quindi, non risultano rispondere ai criteri di ragionevolezza, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

2) La norma contenuta nell’articolo 2 comma 1 integra la disciplina dell'art. 5 ('Contenuti e presentazione delle domande") della L.R. n. 96/1996, aggiungendo, dopo il comma 4, i commi 4.1 e 4.2.
Il comma 4.1 stabilisce che "Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea [..] devono, altresì, presentare [..] la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione [ ..] non si applica [...] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.
Il comma 4.2 recita : “ Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del prima comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (...] devono, altresì, presentare (...J la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione (...] non si applica (...] qualora convenzioni internazionali dispongono diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.
Le modifiche apportate dalle disposizioni appena menzionate sono suscettibili di determinare una disparità di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari, poiché viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L'art. 2 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente all'accesso ai pubblici servizi (...) nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 dello stesso decreto costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla (…) origine nazionale o etnica (...) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
La novella in oggetto introduce, per i soli stranieri, un controllo ulteriore e rafforzato su quanto dichiarato a fini ISEE e determina, quindi, un aggravio procedimentale che rappresenta una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alta stessa prestazione sociale agevolata
Sul punto, si rappresenta che l'ISEE, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, e prevede la denuncia (sia per i cittadini italiani sia per i cittadini stranieri) di redditi e patrimoni anche posseduti all'estero, mediante la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). L'ISEE è calcolato, oltre che sulle informazioni raccolte con la DSU, anche con quelle disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (cfr. art. 2 comma 6 DPCM 159/2013)
La discriminazione fondata sulla nazionalità, risulta contraria all'art. 3 della Costituzione, violando altresì l'art. 18 TFUE e l'art. 14 CEDU, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali (cfr. sent. 187/2010).

3) La disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1, aggiunge , dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 8 della lr. 96/1996 , riguardante i punteggi attribuiti nella formazione della graduatoria per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica , la lettera c-bis) che recita “situazione connessa all'anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo: Punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti.». La norma pone dunque un requisito aggiuntivo regionale rispetto ai punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare nonché rispetto ai criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo regionale rispetto a quelli soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La disposizione in argomento si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza. Come affermato dalla Corte costituzionale, condizionare l'accesso agli interventi e servizi sociali al requisito della residenza protratta nel tempo nell'ambito del territorio regionale, comporta la violazione dell’evocato parametro costituzionale (Sentenze della Corte Costituzionale nn. 40/2011; 168 dei 2014; 107 del 2018).
La norma regionale risulta discriminante non soltanto nei confronti di cittadini italiani che risiedono nella Regione Abruzzo da meno di dieci anni, ma anche dei cittadini degli altri Stati membri, che versano nella medesima situazione, ai quali è attribuita la parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri in cui risiedono ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri) recepita con d. Igs 30/2007. Si evidenzia pertanto la violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione.

4) L’articolo 8 , comma 3, aggiunge all’articolo 34 , comma 1, della l.r. n. 96/1996, concernente le cause di decadenza, le lettere e-ter ed e-quater che rispettivamente recitano :
"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvalo con D.P.R. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione c/o porto abusivo di armi, traffico di armi;
e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porlo abusivo di armi, traffico di armi".
La norma regionale in disamina amplia il novero dei reati indicati dall’art. 34 della L.r. 96/1996 (per alcuni dei quali non risulta neanche previsto l’arresto in flagranza di reato) riproducendo l’elenco innovato di cui all’art. 2 lett. g-bis) della medesima legge.
Essa risulta non rispondere al criterio di ragionevolezza che limita il legislatore nazionale, così come quello regionale nell’individuare i criteri “meritevolezza” per l’assegnazione di risorse limitate, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
L’art. 34 della l.r. n. 96/1196, come modificato dalla norma in esame, nel prevedere quale causa di decadenza, l’avvenuto arresto di un soggetto stabilmente ospitato presso l’alloggio (e a prescindere dall’esito del relativo giudizio e quindi di una statuizione di colpevolezza), risulta irragionevole laddove per gli stessi soggetti beneficiari dell’alloggio rileva invece, ai fini della decadenza, il sopravvenire di una pronuncia di condanna in via definitiva. Con la conseguenza che il beneficiario conserverà l’alloggio nel caso egli stesso o un componente del nucleo sia sottoposto ad arresto in flagranza di reato, e perderà invece l’alloggio nel caso in cui tale evento riguardi un soggetto da egli stabilmente ospitato.
L’irragionevolezza consegue anche alla circostanza che la causa di decadenza ivi prevista non tiene conto del possibile esito anche assolutorio del conseguente giudizio, e ove attribuisce ad un evento posto al di fuori della responsabilità e del controllo del beneficiario, conseguenze decadenziali per lo stesso beneficiario.
Inoltre , con particolare riferimento alla neo introdotta lettera e-quater, dove la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio è pronunciata nel caso in cui l'assegnatario "abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato” per determinati reati, la previsione determina - non solo per la tipologia di informazioni in parola, ma altresì per il sottointeso meccanismo di comunicazione delle stesse - un'indebita ingerenza del legislatore regionale nel sistema "ordine pubblico e sicurezza" che l'articolo 117, comma 2, lett. h), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato.
Il generico riferimento ai soggetti "colti in flagranza di reato" e, soprattutto, le concrete modalità tramite le quali il sindaco verrebbe a conoscenza della appena esposta causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio si prestano altresì ad una difficile e dubbia applicazione. Al riguardo si sottolinea che la flagranza di reato è uno status normativamente determinato (art. 382 c.p.p.), in presenza del quale sorgono obblighi (art. 380 c.p.p.) o facoltà (art. 381 c.p.p.) di arresto per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Atteso che le informazioni relative all'esecuzione della misura in discorso vengono inserite nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 6, legge 1 aprile 1981, n. 121, e considerata l'impossibilità per il Comune - e del personale della polizia municipale, salvo quanto previsto dall'articolo 18, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 - di accedere ai dati contenuti nel Centro medesimo, la disposizione regionale sembrerebbe presupporre l'onere per gli operatori di polizia di comunicare al sindaco l 'eventuale esecuzione di arresti in flagranza di reato.
In sintesi, la norma in esame finisce per introdurre - seppur indirettamente e in punto di fatto - competenze nuove ed ulteriori per il personale delle Forze di polizia, determinando, pertanto, uno sconfinamento nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che l'articolo 117, comma 2, lett.g), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Come affermato dalla Corte Costituzionale, infatti, le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale e non possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali (sentenza n. 134 del 2004).

Per i motivi sopra esposti la legge regionale, limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli sopra citati, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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