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Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17. (25-11-2019)
Calabria
Legge n.46 del 25-11-2019
n.131 del 25-11-2019
Politiche infrastrutturali
17-1-2020 /
Impugnata
La legge regionale, che modifica la lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, per i motivi di seguito specificati, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La medesima norma presenta inoltre aspetto di incostituzionalità in relazione ai principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
L 'articolo 1 della legge regionale recita testualmente :
“1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 concernente "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate" sono aggiunte le parole "o comunque rinnovate: ";
b) all'alinea della lettera a) le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" sono sostituite dalle parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".
Per effetto della modifica apportata , a differenza di quanto previsto per le nuove concessioni, il rinnovo delle concessioni demaniali marittime in essere non viene agganciato alle garanzie di competitività e, benché prospettato in termini di “possibilità”, è suscettibile di determinare un prolungamento del rapporto in favore del concessionario in essere e, quindi, integrare sostanzialmente una proroga o rinnovo automatico.
La disposizione regionale eccede dalle competenze regionali violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma lettera e).
Come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo appartengono ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di “tutela della concorrenza”, nella quale le pur concorrenti competenze regionali trovano «un limite insuperabile» (cfr. da ultimo, sentenza n. 221 del 2018 e sentenza n. 1 del 2019).
Si segnala che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 , con i commi da 675 a 685 dell’articolo 1 , impone una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, secondo i termini e le modalità da fissarsi con apposito DPCM, è attualmente oggetto di attenzione da parte della Commissione europea in ordine alla compatibilità con l’ordinamento comunitario la riguardo in particolere i commi 682 e 683 dell’art. 1, sulla durata delle concessioni.
Sotto altro aspetto, con specifico riferimento all’alinea della lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. n. 17/2005 , come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale in esame, la sostituzione della parole concessioni demaniali marittime stagionali" con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale" risulta porsi in contrasto con la ratio dello stesso articolo 14, recante una disciplina di salvaguardia, il quale nelle more dell’approvazione del Piano spiagge comunale PSC consente di rilasciare esclusivamente concessioni demaniali marittime di breve durata per natura (come quelle di per sé stagionali ) e limitate nel tempo (al massimo annuali).
La norma regionale dunque risulta irragionevole, violando il principio di buon andamento dell’amministrazione, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per quanto detto, la legge regionale in esame, limitatamente alla norma indicata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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