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Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’agenzia regionale sviluppo aree industriali. (25-11-2019)
Calabria
Legge n.47 del 25-11-2019
n.131 del 25-11-2019
Politiche ordinamentali e statuti
17-1-2020 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Calabria , intende apprestare un quadro normativo della disciplina della crisi del Consorzio regionale per le sviluppo delle attività produttive e contemporaneamente vengono dettati i principi generali per la costituzione dell’Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali.

Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

a) L'articolo 1, inserisce l'articolo 6 bis alla legge regionale n. 24/2013 recante: "Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”, il quale prevede:
"Articolo 6 bis (liquidazione coatta amministrativa):
1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.
2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.
3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla L.R. 38/2001 e dalla presente legge.
6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.
7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942.
9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.
10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.
11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.
12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.
13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.
14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.
15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione".

Tali disposizioni, nell'apportare modifiche alla precedente legge regionale n. 24/2013, introducono la previsione dell'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa del CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive).

Si è altresì appreso che con Decreto della Giunta Regionale n. 610 del 20/12/2019 la Giunta Regionale, preso atto che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 6 bis della L.R. 24/2013, ha stabilito di procedere con la dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente. Successivamente, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 344 del 23/12/2019, il Presidente ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa e la nomina del Commissario Liquidatore, stabilendo la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa per 12 mesi.
Giova premettere che la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, avente finalità liquidative, disciplinata dagli artt. 194 e segg. del RD 267/1942.
La legge determina i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'applicazione di detta procedura concorsuale in luogo delle altre.
Presupposto soggettivo è la sottoposizione dell'impresa alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste l'attività svolta.
Pertanto, sono soggette a liquidazione coatta amministrativa:
• le imprese commerciali soggette a vigilanza dell'autorità amministrativa in quanto esercenti attività in settori di rilevo pubblicistico (es. banche, assicurazioni, SIM, SICAV etc.) e pertanto non sottoponibili a fallimento;
• altre imprese che possono essere soggette sia a fallimento che ad amministrazione coatta amministrativa (quali le imprese cooperative). In questo caso, fra le due procedure si applica quella che sia stata richiesta per prima.

Riassumendo, sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa le imprese di assicurazione, le banche, le società cooperative, i consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti, le società controllate dall’lri, le s.p.a. debitrici dello Stato, le società fiduciarie (cosiddetta liquidazione coatta amministrativa fiduciaria) e le società di revisione.
Il presupposto oggettivo per l'assoggettamento alla procedura è invece costituito da ricorrere anche solo uno dei tre seguenti elementi:
• stato di insolvenza;
• gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie;
• motivi di pubblico interesse che giustifichino la soppressione dell'ente.

Si specifica sul punto che la disciplina delle procedure concorsuali attiene a una materia di competenza legislativa esclusiva statale.

Per l'effetto la Corte Costituzionale, già in precedenti pronunce, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di previsioni legislative regionali che disciplinavano l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa di alcuni enti (nel caso di specie trattavasi delle USL in gestione liquidatoria) per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., norma che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile".
Quanto sopra è stato stabilito dalla Corte Costituzionale sulla base del presupposto che una disposizione che prevede l'assoggettamento di un ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, implica l'assegnazione " alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile".
Sicché, prosegue la Corte, "quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia "la legge", tale espressione non può che essere intesa nei senso di legge idonea ad incidere - perché emanata da chi ha la relativa potestà - sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura", quindi la legge statale.

"La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti, altresì, di diritto sostanziale (artt. 55 e seguenti della legge fallimentare): sicché è in relazione all'idoneità a produrre tali effetti - di natura sostanziale e processuale - che va determinata la spettanza della potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. e va, conseguentemente, negata - con assorbimento di ogni altro profilo - quella della Regione" (Corte Costituzionale, sent. n. 25/07).

Le perplessità sopra rilevate non attengono solamente al profilo generale dell'assoggettabilità del CORAP alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ma anche alla tecnica normativa utilizzata dal legislatore regionale.
Si segnala infatti l'illegittimità della scelta operata dal legislatore regionale di disciplinare profili relativi alla procedura della liquidazione coatta (ancorché compatibili con le corrispondenti previsioni statali), unitamente a previsioni che sanciscono l'applicazione di disposizioni contenute nel R.D. 267/1942 piuttosto nel Codice degli appalti (art. 1 commi 3, 6, 7, 8 della legge regionale) attraverso la tecnica di rimando alle sole disposizioni puntualmente richiamate.
Il legislatore regionale doveva operare un generale rimando alle norme di disciplina della procedura concorsuale, essendo rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale la disciplina, sostanziale e processuale, delle procedure concorsuali, in violazione quindi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost.
Infatti , si evidenzia che la legge regionale autorizza, con l'articolo 1 della legge regionale n. 47/2019, l'applicazione, presumibilmente per mera via analogica, all'interno del quadro normativo disposto dal R.D. n. 267/1942 per la liquidazione coatta amministrativa, le seguenti ulteriori disposizioni normative previste, invece, per altre procedure concorsuali:
- comma 6 "Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza".
- comma 7 "Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".
- comma 8 "Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942".
Inoltre, è illegittimo il fatto che la Regione quale "Autorità di vigilanza" riconosciuta e disciplinata nell'ambito della ristretta procedura di liquidazione coatta amministrativa, debba o possa essere coinvolta (senza un espresso potere riconosciuto dal RD n. 267/1942) nell'applcazione dell'articolo 43 o dell'articolo 104 (come richiamati nell'articolo 6 bis, commi 6 e 8 della L.r. n. 47/2019) e che, al contrario, la loro applicazione coinvolgono provvedimenti motivati di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Tali disposizioni violano, altresì, l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., norma che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile".

Per i motivi sopra esposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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