Dettaglio Legge Regionale

Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale). (9-12-2019)
Molise
Legge n.17 del 9-12-2019
n.49 del 11-12-2019
Politiche infrastrutturali
6-2-2020 / Impugnata
La legge regionale , che detta modifiche alla precedente legge della Regione Molise n. 21 del 2000 recante la disciplina della procedura di impatto ambientale, contempla talune disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato e nella quale rientra la disciplina del procedimento di VIA/VAS, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali .
Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» ( Corte Costituzionale sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (C.C. sentenze n. 58 del 2015, n 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Ciò premesso, In via generale le puntuali modifiche introdotte con le norme in esame alla vigente normativa regionale in materia di VIA non appaiono coerenti con le previsioni di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in quanto si limitano alla mera sostituzione di alcuni termini, senza in alcun modo intervenire sulla sostanza della procedura di VIA di competenza regionale che è stata, invece, integralmente modificata con l'introduzione del "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale", disciplinato dai citato articolo 27bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In particolare, si rileva il contrasto dell'art. 3, recante modifica dell'art. 8 della L R 21/2000, con la disciplina di cui all'art. 27 bis del decreto legislativo n 152 del 2006 e all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per i sottonotati motivi.
In primis, il suddetto articolo fa riferimento al solo "provvedimento dì Valutazione di impatto ambientale" definendo l'autorità competente al relativo rilascio, senza, tuttavia, contemplare in alcun modo l'esistenza del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" e facendo esclusivamente riferimento ai "termini” di cui all'art. 27 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
A tal riguardo occorre evidenziare che alla luce della novella recata dalla legge n. 104 del 2017, il provvedimento di VIA non può più essere adottato autonomamente bensì deve essere parte del più ampio "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" scaturente all'esito dì una conferenza di servizi, la cui determinazione motivata di conclusione comprende, ai sensi dell'art. 27 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, sia il provvedimento di VIA che i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l’ indicazione esplicita.
Inoltre, le modifiche apportate non tengono in alcun modo conto di tale obbligo di legge, né l'osservanza di quest'ultimo emerge dalla lettura coordinata della legge in argomento con la L R 21/2000 che, al contrario, disciplina esclusivamente il procedimento di VIA ponendosi in diretto contrasto con le disposizioni statali sopra menzionate.
Ciò posto, non può non sottolinearsi che, come anche recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, la normativa in tema di VIA rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018)
La Corte ha, altresì, precisato che l'art. 27-bis del codice dell’ambiente costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma appartata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 201 4/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle «che - in attuazione degli obiettivi [ ... ]di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e di "rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale" - determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema».
L'unitarietà e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione di bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).
Il legislatore statale ha dunque riservata a sé stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalità attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti.
In particolare, come detto, la disciplina della VIA è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finiscano per incidere significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.
In siffatta cornice non è casuale, a tale riguardo, che anche l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati.
Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti per le modalità della consultazione dei pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione [ ... ] dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).
Fuori da questi ambiti, è, dunque, preclusa alle Regioni la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale.
Per i motivi suesposti, si propone l’impugnativa della legge regionale, limitatamente all'articolo 3, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati.

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