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Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria. (16-12-2019)
Calabria
Legge n.56 del 16-12-2019
n.139 del 16-12-2019
Politiche infrastrutturali
6-2-2020 /
Impugnata
La legge in esame diretta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria”, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1, è censurabile, relativamente alle norme di seguito indicate, in quanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all’articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, nonché dei principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, in violazione dell’articolo 117 terzo comma della Costituzione.
In particolare:
- L’art. 1, comma 13 della legge in esame recita “Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e. la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.”
- L’ art. 2 commi 4,5,6 , testualmente prevede: 4. “È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2.
5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.
6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 è comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente."
Tali disposizioni prescrivendo, nei casi di interventi, in deroga ai previsti divieti, sulle strutture arboree degli alberi monumentali, la mera comunicazione agli organismi territorialmente competenti individuati dal nuovo art. 4 , comma 14 della legge regionale 47/2009 negli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, contrastano rispetto a quanto stabilito dalla legge statale del 14.01.2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che , all’art. 7, comma 4, rubricato “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale” invece prevede per “gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale” il previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
La citata norma statale costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui all’articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, oltre a costituire principio fondamentale, al cui rispetto le Regioni sono tenute, in base all’articolo articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ambito della propria competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
Per questi motivi, le disposizioni regionali sopraindicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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