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Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020. (16-12-2019)
Trentino Alto Adige
Legge n.8 del 16-12-2019
n.50 del 17-12-2019
Politiche economiche e finanziarie
13-2-2020 /
Impugnata
La legge della Regione Trentino Alto Adige n. 8 pubblicata sul B.U.R n. 50 del 17/12/2019 recante: “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020” presenta profili di non conformità alla Carta costituzionale con riferimento all’articolo 3, secondo le modalità che di seguito si illustrano.
L'art. 3 concernente "modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli Enti Locali della Regione Trentino -Alto Adige, introduce al comma 1, lettera g), l'art. 148bis "Istituzione dell'Albo dei Segretari degli Enti Locali per la Provincia di Trento".
La disposizione, nel modificare la previgente normativa in materia disciplinata dalla legge regionale n. 3 del 2018, prevede, peraltro per la sola provincia di Trento, l'istituzione dell'Albo dei segretari degli enti locali, articolato in due sezioni. Nella prima verranno iscritti, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, i soggetti in possesso di laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale; nella seconda verranno iscritti, di diritto, i segretari degli enti locali della provincia di Trento attualmente in servizio a tempo indeterminato.
La norma in questione è illegittima in ordine ai seguenti profili.
In primo luogo, è illegittima con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in quanto la previsione nell'ambito di un unico Albo di distinte sezioni che prevedono meccanismi di iscrizione differenziati unitamente al possesso di diversi requisiti e condizioni, viola il principio di uguaglianza che il nostro Ordinamento pone a fondamento della propria identità.
Potrebbe infatti determinarsi l'ipotesi che siano inseriti nei ruoli dei segretari comunali soggetti individuati senza alcuna selezione, e anche nell'ipotesi in cui non abbiano sostenuto i percorsi di studio previsti per l'abilitazione, con successivo accesso alle suddette funzioni. Ciò in violazione anche degli articoli 51, primo comma, e 97 della Carta Costituzionale. Tali considerazioni sembrano anche avvalorate dal fatto che, contestualmente all'inserimento dell'articolo 148-bis istitutivo dell'Albo, la legge in esame abroga tutte le successive disposizioni della legge regionale n. 3 del 2018, che dall'articolo 149 all'articolo 156 prevedevano, invece, per le singole classi, l'espletamento di concorsi per titoli ed esami.
L'articolo 3, comma 1, lettera g), laddove prevede l'iscrizione, a domanda, da parte di soggetti in possesso di laurea e di certificato di abilitazione rilasciato da organi statali o delle province di Trento e Bolzano, è censurabile per violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto, proprio in considerazione della delicatezza della funzione assegnata ai segretari comunali nell'ambito degli enti locali, contrasta con le garanzie ribadite dalla Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 2019, in materia di tutela dei meccanismi del pubblico concorso per l'accesso alle suddette funzioni. Ancor più, ove si consideri che a fronte della professionalizzazione della funzione, verrebbe a crearsi a normativa regionale vigente una disomogeneità anche negli stessi titoli abilitativi, atteso che la normativa regionale ammette l'iscrizione all'Albo anche da parte di soggetti che siano in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato da organi statali, ai sensi della disciplina statuale nella materia. Sotto tale profilo occorrerebbe dunque fissare, in coerenza con l’indicazione della Corte, il principio del pubblico concorso in armonia con le disposizioni statuali nella materia, che prevedono una procedura selettiva per l'ammissione ad un corso-concorso di formazione, all'esito del quale è disposta l'iscrizione in Albo.
Altro aspetto di non conformità si riscontra in quanto disciplinato dal comma 4 del nuovo articolo 148 - bis il quale prevede, tra l'altro, che l'incarico possa essere revocato, oltre che per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro, "quando il segretario riceve una valutazione negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico". Il concetto di valutazione negativa, privo di qualsivoglia criterio e di qualsiasi procedura di garanzia, potrebbe minare la necessaria autonomia del segretario comunale" titolare di attribuzioni multiformi, neutrali, di controllo e di certificazioni" (Corte Cost. n.23/2019) e compromettere quell'imparzialità dell'azione amministrativa, che il segretario comunale, pur nell'ambito di un incarico fiduciario, deve necessariamente garantire. Sotto tale profilo infatti la stessa sentenza n. 23/2019 ha affermato il principio della non revocabilità ad nutum dell'incarico durante il mandato del sindaco, salvo che per violazione dei doveri d'ufficio, nell'ottica di garantire un ragionevole punto di equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali e le esigenze di controllo indipendente sulla loro attività.
La previsione, invece, è fortemente pregiudizievole delle esigenze di indipendenza dei segretari comunali rispetto alle ragioni dell'autonomia dell'ente locale, soprattutto ove si consideri che la riforma ordinamentale introdotta dalla legge in esame prevede meccanismi di avvalimento a tempo determinato su nomina fiduciaria.
Infine, il nuovo sistema che vede i segretari comunali della sezione prima iscritti all'Albo per un solo quinquennio, è in contrasto con principi di ragionevolezza dell'Ordinamento laddove si consideri che nel caso della sezione prima, l'iscrizione avviene, a domanda, previo conseguimento di specifica abilitazione conferita dalla provincia medesima.
Pur nel riconoscimento della speciale autonomia della Regione interessata, è necessario tener conto della recente indicazione della Corte costituzionale, che, in merito alla figura del segretario comunale, ha fissato principi di tutela e garanzia della funzione, che si ritiene possano costituire un indirizzo significativo nell'ottica della omogeneità ed unitarietà della disciplina. In particolare la Corte ha affermato, per tale figura, il principio del pubblico concorso, della non revocabilità dell'incarico ad nutum, della garanzia nella stabilità del suo stato giuridico ed economico.
Per i motivi esposti, pertanto, l’articolo 3, comma 1, lettera g) deve essere impugnato per contrasto con gli articoli 3, 51, secondo comma e 97 della Costituzione, nonché in relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ex art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione.
La disposizione eccede peraltro dalle competenze riconosciute alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia della regione Trentino Alto Adige (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) che, all’articolo 4, stabilisce che la Regione ha la potestà di emanare norme legislative purché in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
Per quanto sopra esposto si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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