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Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n.19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale). (30-12-2019)
Molise
Legge n.22 del 30-12-2019
n.54 del 31-12-2019
Politiche infrastrutturali
25-2-2020 /
Impugnata
La legge regionale, che reca disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n.19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), è censurabile in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 3 che, per i motivi di seguito specificati, risulta in contrasto con la disciplina europea di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 , violando l’articolo 117, primo comma della Costituzione, oltre a risultare in contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, atteso che l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attiene a tale materia .
In particolare , l’articolo 3 della legge regionale , rubricato “Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19”, recita testualmente al comma 2 :
“ 2. All'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Molise pone in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti.".
Si premette che in base all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del medesimo regolamento in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori del trasporto pubblico locale di passeggeri. Entro tale data, di conseguenza, l’aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve tassativamente avvenire con l'adozione delle modalità richieste dall'articolo 5, paragrafo 3, del citato regolamento «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nei rispetto dei «principi di trasparenza e. di non discriminazione.». Ciò, fatte salve le ipotesi tassativamente disciplinate dall'articolo 5, paragrafi 2 e 5 del medesimo regolamento,
Si Rappresenta inoltre che il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2020 , ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale ex articolo 127 della Costituzione, la legge della stessa Regione Molise n. 15 del 2019 (ricorso per legittimità costituzionale n. 2 del 17 gennaio 2020 - pubblicato sulla GU n.6 del 5-2-2020) che, differendo al 31 dicembre 2020 il termine (peraltro, già scaduto) precedentemente. fissato al 10 settembre 2017, per l'adempimento da parte dei Comuni "in forma singola o associata" dell'obbligo di "effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara" ai fini dell'affidamento dei predetti servizi, di fatto, confermava la validità dei contratti di servizio in essere fino alla suddetta data del 31 dicembre 2020.Il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 configurava, pertanto, situazioni di contrasto con la vigente disciplina europea, in ciò violando l’articolo117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario , oltre a risultare in contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, atteso che l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attiene a tale materia.
Tanto premesso, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 19 del 2000, non modificato dalla legge regionale in oggetto, dispone che "5. Dal 1" gennaio 2004 la Regione, le province ed i comuni stipulano contratti di servizio di durata quinquennale preferendo, in prima applicazione ed a parità di condizioni, le precedenti imprese private concessionarie già operanti nelle aree interessate che singolarmente o in forma aggregata, sviluppano una percorrenza annua di almeno 400.000 chilometri.".
La disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 2, della legge regionale in esame, quindi con la quale si autorizza la Regione Molise , nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere, letto anche in combinato con il richiamato comma 5 (che di per sé confligge con il regime degli affidamenti previsto dal richiamato regolamento (CE) ti. 1370/2007, in quanto volto ad autorizzare, in buona sostanza, affidamenti diretti alle imprese già concessionarie dei servizi in luogo della prescritta gara), nonché alla luce dell'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2019, oggetto dell'impugnativa di cui sopra è cenno, conferma, di fatto, prorogandola, la validità degli attuali affidamenti.
Il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019, fissato dalla citata normativa euro unitaria, configura situazioni di contrasto con la stessa disciplina, in ciò violando l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; inoltre, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza, la disposizione regionale de qua viola anche l’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (cfr. sentenza n. 2 del 2014).
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla norma sopra evidenziata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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