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Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario. (30-12-2019)
Toscana
Legge n.83 del 30-12-2019
n.1 del 10-1-2020
Politiche socio sanitarie e culturali
5-3-2020 /
Impugnata
La legge della regione Toscana n. 83 del 2019, recante "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario" presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 4, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), comma 3, lett. a), comma 4, nonché all’art. 2, comma 2, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia delle professioni.
L’art. 4 della legge in oggetto prevede che: “1. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello base.
2. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello avanzato.
3. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello avanzato; ...(omissis)...
4. Qualora la composizione dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nelle attività di cui ai commi 2 e 3, sia costituita da più di un soccorritore di livello avanzato, l'autista del medesimo equipaggio può essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a)".
Inoltre, l’art. 2, comma 2, stabilisce che : “I soggetti che sono autorizzati a svolgere l'attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base e attività di trasporto sanitario di primo soccorso. I soggetti che sono autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario di primo soccorso possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base”.
Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), comma 3, lett.a), e comma 4, che prevedono la figura dell’autista soccorritore e individuano per tale figura vari livelli di formazione, contrastano con i principi fondamentali in materia di professioni, riservati alla legislazione statale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. All’illegittimità di tali disposizioni consegue l’illegittimità dell’art. 2, comma 2, che (implicitamente) ricomprende tra i soggetti che sono autorizzati a svolgere l'attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato anche gli autisti soccorritori che siano in possesso dell’attestato di soccorritore di livello avanzato.
Infatti:
1) nonostante l’accordo stipulato in Conferenza Stato-regioni del 22 maggio 2003 (All.A, lett.c) preveda in astratto che gli autisti dei mezzi di soccorso possano avere la qualifica di Soccorritore, allo stato attuale il profilo dell’autista soccorritore non risulta ancora definito a livello statale. Ciò si desume dal fatto che l’art. 12, comma 4, lett. g), del “‘contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016- 2018” demanda ad una commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie l’individuazione dei nuovi “profili non sanitari”, tra i quali viene ricompreso il profilo dell’“autista soccorritore”.
Più in particolare.
La menzionata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 maggio 2003 - GU Serie Generale n.196 del 25-08-2003 - Suppl. Ordinario n. 139 -, avente ad oggetto "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza" prevede che "il personale volontario o dipendente di pertinenza delle Organizzazioni di cui art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 27 marzo 1992 (inclusi gli autisti) che svolge la sua attività sui mezzi di soccorso di base e avanzati del 'sistema 118', deve essere in possesso della qualifica di soccorritore. Tale qualifica viene conferita dopo la frequenza ed il superamento di un apposito corso, secondo modalità organizzative definite in ambito regionale".
Tuttavia, allo stato, nel sistema di classificazione professionale del personale del Servizio sanitario non risulta ancora definito il profilo dell'autista soccorritore, come si evince dal fatto che l'art. 12, comma 4, lett. g), del contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto sanità del 21 maggio 2018, demanda ad una specifica Commissione paritetica tra ARAN e parti firmatarie la determinazione dei nuovi profili non sanitari e menziona, a titolo esemplificativo, proprio gli "autisti soccorritori".
2) Inoltre le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), comma 3, lett.a), e all’art. 2, comma 2, che fanno riferimento alla figura dell’autista soccorritore che abbia un livello di formazione “avanzato”, con relativo attestato, non risultano in linea con il menzionato Accordo, che, diversamente, alla lettera c, punto 1, prevede un “livello di formazione di base specifica”, e, alla lettera c, punto 2, prevede un “livello di formazione permanente e aggiornamento” per i soccorritori che già operano nel sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria.
E’ inoltre da evidenziare che nonostante il menzionato Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 2003, al punto c), dedicato ai soccorritori, demandi “ alle Regioni non solo le modalità organizzative dei percorsi formativi, ma anche i programmi dei percorsi medesimi”, il livello della formazione per le attività di trasporto sanitario di soccorso per le diverse figure professionali è definito in ragione delle competenze possedute e delle attività da svolgere. In virtù di tale principio, posto a tutela della salute dei cittadini e pertanto non derogabile dalle Regioni, il menzionato Accordo prevede diversi livelli di formazione in ragione delle attività demandate a ciascuna figura professionale, riservando la formazione di livello avanzato esclusivamente ai professionisti sanitari.
Pertanto, le disposizioni regionali in esame ingerendosi in un settore, quello riguardante la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia delle professioni, si pongono in contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Consulta, secondo il quale la potestà legislativa regionale è tenuta a rispettare il principio in base al quale non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione dei relativi titoli abilitanti, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato (sentenze n. 153 del 2006 e n. 300 del 2007); tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (cfr. anche sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006).
Per i motivi esposti l’art. 4, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), comma 3, lett. a), e comma 4, nonché l’art. 2, comma 2, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art.127 della Costituzione.
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