Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998. (3-1-2020)
Toscana
Legge n.2 del 3-1-2020
n.1 del 10-1-2020
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
5-3-2020 / Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero, modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998, è censurabile relativamente alla disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 2, 3 e 4 che risultano, per i motivi di seguito specificati, porsi in contrasto con gli articoli 117, secondo comma lettera s) e terzo comma con riferimento alla tutela della salute, 2,3, 9 e 32 della Costituzione.
Si premette che la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", all'articolo 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico, inteso letteralmente come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".
La semplice emissione sonora, quindi, diventa rumore soltanto quando produce determinate conseguenze negative sull'uomo o sull'ambiente, e cioè quando alla fine compromette la qualità della vita.
Sempre in tal contesto si colloca, altresì, per quanto di rilievo, il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 ("Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo Il della legge 26 novembre 1995, n. 4475) adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; e del decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Ciò premesso, sono censurabili le seguenti disposizioni della legge regionale in esame :
- l’articolo 3, comma 2, rubricato "Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell'articolo 8 bis nella L r. 48/1994” demanda la disciplina delle attività dell'autodromo ad una convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero ed il gestore dell'autodromo, ed in particolare affida alla suddetta convenzione l'implementazione del sistema di monitoraggio, senza prevedere né il parere dell'organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito dall'articolo 5, comma 1 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, né tantomeno il coinvolgimento dei Comuni contigui, le cui esigenze di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività dell'autodromo non sono in alcun modo contemperate.
Ne deriva il contrasto con l'anzidetto parametro interposto statale costituito dall’articolo 5, comma, 1 del d.p.r. 304 del 2001, secondo il quale i comuni devono chiedere ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. Risulta quindi violato l’articolo 117 secondo comma lettera s) della Costituzione che affida allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché i principi fondamentali in materia di tutela della salute, e dunque gli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute.

- l’articolo 3, comma 3, nello stabilire il periodo temporale entro cui è possibile la concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del dP.R. 3 aprile 2001, n. 304. vale a dire "duecentottanta giorni annui di attività continuativi ", presenta le seguenti criticità.
In primis, si rileva che non viene specificata alcuna indicazione di valori massimi dei livelli sonori ammissibili in regime di deroga. Sul punto occorre evidenziare che l'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447/1995, come modificato dal d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, introduce la nozione di valore di attenzione, inteso come il livello di rumore, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere.
Detti valori limite di attenzione si applicano senza preclusione alcuna agli autodromi. Ai sensi dell'art. 6. comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i valori limite di attenzione, infatti, non si applicano esclusivamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
Il superamento dei limiti di attenzione obbliga l'autorità competente (Comune) a richiedere l'adozione di interventi di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della legge n.447/1995, ovverosia l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti con previsione anche della inibizione parziale o totale delle attività rumorose. Le azioni di cui all'articolo 9 della legge n.447/1995 nella presente fattispecie sono attivabili dal Sindaco.
Seppur, quindi, l'articolo 3, comma 7 del d.P.R. 3 aprile 2001, n.304, non stabilisca alcun limite massimo di giornate in deroga concedibili dall'Amministrazione comunale, il numero massimo individuato dalla regione Toscana al presente comma, vale a dire duecentottanta giorni, parrebbe sproporzionato in relazione alle criticità connesse all'inquinamento acustico sopra indicate e alla sussistenza di ulteriori attività ricreative che vengono svolte presso l'autodromo come evidenziato dal comma 1 dello stesso articolo 8 bis, al punto di comportare una violazione del principio costituzionale di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione .
L'utilizzo continuativo dell'autodromo per duecentottanta giorni annui parrebbe, a maggior ragione, attività in netta contrapposizione con il "rispetto del diritto alla salute della cittadinanza", costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della Costituzione, e, tra l'altro, richiamato nel preambolo della legge regionale in oggetto (primo considerato).
Risulta, inoltre, non chiara la dizione "attività continuativa" in quanto, secondo un’interpretazione letterale della stessa, potrebbe essere sufficiente l'interruzione per un solo giorno delle attività dell'autodromo per far ripartire il conteggio delle giornate di deroga, con ulteriore pregiudizio sostanziale del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Ad ulteriore dimostrazione dell'eccessiva durata del periodo di deroga concedibile, va richiamato l'articolo 3, comma 5 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 che prevede deroghe temporali per gli autodromi e le piste di prova esistenti che sono sede di gare di Formula 1, Moto GP (quale l’autodromo del Mugello) e assimilabili per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare.
Secondo un'interpretazione estensiva del comma 7, dell'articolo 3 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 in combinato disposto con i commi 4, 5 e 8 dello stesso articolo, le deroghe ai limiti acustici riguarderebbero esclusivamente i limiti di cui al comma 31 dello stesso articolo, mentre devono essere fatti salvi i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale di cui al comma 1 e 2 dello stesso articolo 3.
Infatti, i commi 4 e 5 suindicati indicano espressamente che i valori limite derogabili sono esclusivamente quelli di cui al comma 3. Tale assunto è confermato dallo stesso comma 3, che stabilisce che dalle deroghe è “fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997”.
Restando nell'ambito ditale interpretazione, il comma 8 dell'articolo 3 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, richiamando le deroghe concesse ai sensi dei commi precedenti, tra cui il 7, fornisce la conferma che i valori limite derogabili sono esclusivamente quelli di cui al comma 3.
La concessione di deroga, secondo la proposta regionale risulta, inoltre, carente del coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304.
stabilisce il periodo entro cui è possibile la concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora ai sensi dell’articolo 3 del dpr n. 304 del 2001: la norma regionale non richiama i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga desumibili dall’articolo 2, comma 1, lettera g) della l. n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione. La disposizione regionale inoltre prevede una durata delle deroghe che appare irragionevole e sproporzionato. Si evidenzia dunque la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, oltre al contrasto con gli articoli 32 e 117, terzo comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute.

- l’articolo 3 , comma 4 , infine, indica l'impossibilità di concedere deroghe nel periodo notturno 22,00-7,00, sottintendendo quindi la possibilità di svolgimento di attività motoristiche in tale periodo, ciò in contraddizione con il comma 4 dell'articolo 3 del DPR n. 304/2001, che prevede che le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da manifestazioni sportive di Formula 1, Moto GP e assimilabili debbano essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, stabilendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30.
Dalla disamina della previsione regionale consegue come attraverso di essa si sia addivenuto, in aperto contrasto con i parametri normativi statali interposti che regolano la materia, all'adozione di previsioni anche derogatorie tese a ridurre il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente, inteso nella sua più ampia e riconosciuta accezione di "diritto fondamentale della persona" costituzionalmente riconosciuto che, nel ricomprendere in maniera unitaria tutti gli aspetti oggetto di cura e di tutela della persona umana (salubrità, salute, qualità della vita cc.), impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato.
In quanto tale esso riguarda il generale e comune diritto dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale, e la relativa tutela implica non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende - oltre che misure di prevenzione -anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui.
Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra tale diritto, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo.
Il "diritto" ad un ambiente salubre è dalla Corte Costituzionale riconosciuto sulla base di un'interpretazione del combinato disposto dagli art. 32, 9 e 2 della Costituzione . (vds. Sent.n. 641/1987 e 399/1996) che ha individuato una stretta ed intima connessione tra salubrità dell'ambiente, diritto alla salute e qualità della vita.
Il Giudice delle leggi ha a tal riguardo affermato che "L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione ), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto" (Corte costituzionale sentenza n. 641 del 1987)dispone l’impossibilità di concedere deroghe tra le ore 22 e le 07, sottintendendo la possibilità di svolgere gare in tale periodo. La previsione contravviene al comma 4 dell’ articolo 3 del DPR 304/2001 che prevede lo svolgimento di attività motoristiche tra le 9 e le 18,30 con una sospensione di almeno un’ora tra le 12 e le 15,30. Si evidenzia il contrasto con il diritto ad un ambiente salubre riconosciuto dalla Corte Costituzionale dalle sentt. 641/1987 e 399/1996 sulla base dell’interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 Cost., con pregiudizio al diritto alla salute dei cittadini sancito in Costituzione.

Per i motivi sopra indicati la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, limitatamente alle norme contenute nell’articolo 3, commi 2, 3 e 4 , che violano gli articoli 117, secondo comma lettera s) e terzo comma con riferimento alla tutela della salute, 2,3, 9 e 32 della Costituzione.

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