Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019. (30-4-2020)
Calabria
Legge n.1 del 30-4-2020
n.40 del 30-4-2020
Politiche infrastrutturali
25-6-2020 /
Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni di mantenimento normativo, modificando numerose precedenti leggi regionali, è censurabile, relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 9, commi 1, 2 e 4 , che , per le ragioni di seguito indicate, si pongono in contrasto con gli articoli 33 , in materia di autonomia universitaria, e 117 terzo comma della Costituzione per violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.
Si premette che l’articolo 9 della legge in esame riproduce fedelmente parte dell’articolo 1 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 6, che ha già formato oggetto di impugnativa da parte statale con ricorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 19 giugno 2019.
Si richiamano quindi le motivazioni già espresse nel cennato ricorso in merito alle disposizioni meramente riproduttive di quelle contenute nella legge n. 6/2019, in particolare i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 9 della legge in esame, che ricalcano, quasi alla lettera, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 della legge n. 6/2019.
In relazione a tali disposizioni, dunque, non ci si può non riferire integralmente alle motivazioni già rassegnate nei punti 1 e 2 del ricorso statale proposto avverso la legge n. 6/2019, e delle quali, si riportano i passaggi più significativi.
In relazione ai commi 1 e 2 della legge n. 6/2019 – sotto questo profilo identici alle disposizioni della legge qui in esame – l’Avvocatura dello stato ha già chiarito che “benche' il termine impiegato dal legislatore regionale - «integrazione» - per la sua atecnicita' non identifichi con esattezza, dal punto di vista giuridico, la vicenda che ha riguardato le Aziende ospedaliere della citta' capoluogo della regione, la denominazione del nuovo soggetto - destinato ad assumere la denominazione di Azienda ospedaliero-universitaria «Mater Domini-Pugliese Ciaccio» -, la previsione che lo stesso ha «personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale» ed il subentro del medesimo «nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi» facenti capo alle due preesistenti aziende ospedaliere cittadine nonche' la disposta cessazione di diritto dei relativi organi rendono evidente che con la legge in rassegna la Regione Calabria ha inteso costituire una nuova azienda ospedaliero-universitaria.”.
Sulla base di questa premessa, risultano pertanto chiari i profili di incostituzionalità, poiché “provvedendo alla costituzione di un'azienda ospedaliero-universitaria secondo modalita' procedimentali diverse da quelle indicate e disciplinate dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e senza una - valida, per le ragioni che si diranno - previa intesa tra regione ed universita' prescritta dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, viola principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato in materia di tutela della salute, contrastando quindi con il limite imposto dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla potestà' legislativa regionale nelle materie oggetto di legislazione concorrente. Secondo quanto risulta dal combinato disposto delle norme statali in precedenza citate, le aziende ospedaliero-universitarie attraverso le quali si realizza la collaborazione fra il Servizio sanitario nazionale e le universita' sono infatti costituite secondo il procedimento previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992 a mente del quale la proposta regionale di istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, formulata, d'intesa con l'università' (art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 517/1999), al Ministro della salute, e', previa verifica della ricorrenza dei requisiti indicati dallo stesso art. 4 decreto legislativo n. 502/1992, da questi a sua volta sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri il quale delibera autorizzando la regione, con decreto presidenziale, a costituire la nuova azienda ospedaliero-universitaria.”
Va peraltro segnalato che ben diversamente dalla soluzione proposta dalle norme in oggetto, il vigente Programma operativo 2016-2018 - predisposto dal Commissario ad acta ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009 ed approvato con decreto n. 63 del 5 luglio 2016 -, prevede, al punto 2.1.1.1 e previa intesa con l'Universita' degli studi «Magna Graecia», non la costituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, bensi' - e piu' semplicemente - la fusione per incorporazione dell'(esistente) Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio nell'(esistente e persistente) Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e la modifica della denominazione di questa in Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco.
Tale essendo, dunque, l’obiettivo del programma operativo, alla potestà legislativa regionale residuerebbe il solo onere della successiva rimozione delle norme che (ancora) prevedono l'esistenza di due distinte aziende ospedaliere, la Mater Domini e la «Pugliese-Ciaccio» (il riferimento e' alla l.r. 12 novembre 1994, n. 26, al relativo d.P.G.R. attuativo 8 febbraio 1995, n. 170 e alla l.r. 19 marzo 2004, n. 11).
Non può sottacersi, peraltro, che deve escludersi in via di principio la possibilità, per la legge regionale, di poter intervenire sulle vicende istitutive, o comunque organizzative, delle aziende ospedaliere universitarie, che, in quanto tali, godono di uno speciale statuto di autonomia, il quale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 33 della Costituzione, può incontrare i soli limiti fissati con legge dello stato.
Come si è evidenziato nel ricorso avverso la legge regionale n. 6 del 2019, dunque, “deve escludersi che nuove aziende ospedaliero-universitarie - quand'anche risultanti, come nella specie, dall'«integrazione» tra una preesistente azienda ospedaliera e una preesistente azienda ospedaliero-universitaria - possano essere costituite dalle regioni - tanto più se soggette, come la Regione Calabria, a commissariamento - al di fuori del - e a prescindere dal - procedimento disciplinato in via ordinaria dalle norme richiamate in precedenza le quali stabiliscono, a tutti gli effetti, principi fondamentali che, come tali, limitano e vincolano l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia: donde l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni regionali che, come nel caso, da quei principi e da quelle norme si discostano”.
In aggiunta alle motivazioni già fatte proprie dal Governo in occasione del ricorso avverso la legge regionale n. 6/2019, si rilevano ulteriori profili di illegittimità .
Va infatti evidenziato che le problematiche di natura costituzionale risiedono - oltre che nei principi più generali di cui agli articoli 117 e 120 della Costituzione, indicati nel ricorso attualmente pendente – anche nei parametri costituzionali posti a presidio dell’autonomia universitaria, i cui limiti, rinvenibili nell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione, sono riconducibili nella sola legislazione statale.
In disparte, infatti, le già ampie motivazioni con le quali sono state censurate nel ricorso statale le disposizioni regionali che hanno previsto che fosse istituita ,“ex lege”, una nuova Azienda Ospedaliera universitaria in dispregio delle procedure, indicate in leggi statali (art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, previa intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del d.lgs. n. 517/99), si segnala un ulteriore profilo di illegittimità.
L’art. 9 in esame, al comma 2, prevede che la nuova Azienda ospedaliera subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle due Aziende ospedaliere che vengono integrate.
Al comma 4 viene disposto che con protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) tra il Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria e dal Presidente della Giunta regionale, debbano essere - nuovamente – definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza.
A tale specifico riguardo, va rammentato che l’art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 240/2010 sancisce il principio della “l'inscindibilità delle funzioni assistenziali … da quelle di insegnamento e di ricerca”. Proprio per tale motivo i protocolli di intesa tra università e regioni, funzionali ad orientare l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università, trovano disciplina nell’art. 1 del d.lgs. 517 del 1999 e nell’art. 6, comma 13, della legge 240/2010 che riaffermano la competenza statale nello stabilire i criteri minimi cui devono attenersi tali protocolli nell’integrazione dell’attività di didattica, ricerca e assistenziale.
Nella norma qui censurata, invece, tali protocolli costituiscono il cascame di una legge regionale, che dispone , illegittimamente, la costituzione di una nuova AOU.
Tale previsione, dunque, viola nuovamente il principio dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33, ultimo comma, della Costituzione, poiché, tenuto conto dei requisiti cui debbono ispirarsi detti protocolli di intesa e le conseguenti attività attuative, determina inevitabilmente una soluzione di continuità rispetto a tutte quelle attività dell’Ateneo in corso e fondate sulla programmazione che lo stesso ha determinato in attuazione del protocollo in atto con la Regione, con riferimento alle funzioni anche di didattica e di ricerca (di competenza dell’università) e in particolare in merito all’accreditamento dei corsi di studio dell’Ateneo dell’area medico sanitaria.
Per questi motivi quindi, la legge regionale, limitatamente alle norme sopra indicate, deve i essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione