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Legge di stabilità regionale 2020-2022. (12-5-2020)
Sicilia
Legge n.9 del 12-5-2020
n.28 del 14-5-2020
Politiche economiche e finanziarie
13-7-2020 /
Impugnata
Legge regionale Sicilia n.9 pubblicata sul B.U.R n. 28 del 14/05/2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” è censurabile, relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 14, che si pone in contrasto con l’articolo 117, primo comma e secondo comma, lett. g) e lett. o) della Costituzione, per le ragioni di seguito indicate.
L’articolo 10, comma 14 prevede, per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, "che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda", il riconoscimento di contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020; la disposizione interviene a disciplinare materie attinenti all'ambito della previdenza e dell'ordinamento e organizzazione di enti pubblici nazionali, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere g) e o) dell’articolo 117 della Costituzione.
Il riconoscimento di sgravi contributivi comporta minori entrate contributive per l’INPS, ente titolare a riconoscere gli sgravi sulla base della legislazione nazionale, e maggiori oneri per lo Stato. Tale riconoscimento da parte del legislatore regionale dello sgravio contributivo viola l'art. 117, primo comma della Costituzione, che sancisce l'obbligo del legislatore statale, regionale e delle province autonome di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. In particolare, la norma regionale è in contrasto con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato ossia alla normativa comunitaria che vieta agli Stati membri di fornire alle imprese sovvenzioni che minacciano di avere effetti distorsivi della concorrenza e possono essere causa di potenziale discriminazione (107 e 108 del TFUE).
Pertanto, si propone l’impugnativa della disposizione in parola per contrasto con il richiamato articolo 117, secondo comma, lett. g) ed o), della Costituzione, rispettivamente in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e di previdenza sociale.
La legge regionale eccede, peraltro, dalle competenze statutarie.
Si ritiene pertanto di dover impugnare la legge regionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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