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Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico. (18-5-2020)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.8 del 18-5-2020
n.21 del 20-5-2020
Politiche infrastrutturali
13-7-2020 /
Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l’emergenza epidemiologica COVID-19, è censurabile relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 2 che, per i motivi di seguito indicati, eccedono dalle competenze statutarie, ponendosi in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con riferimento alla materia della tutela della concorrenza.
La Regione Friuli Venezia Giulia è dotata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, nn. 2,3 e 10, del proprio Statuto speciale di autonomia (l.cost. n.3 del 1963) di competenza legislativa primaria in materia di ittica, pesca e turismo . Detta competenza , ai sensi del medesimo articolo 4, deve essere esplicata in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.
Inoltre, con il D.P.R. 469/1987 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), sono state delegate all’amministrazione regionale le funzioni amministrative relative alla materia del "demanio marittimo, lacuale e fluviale" ed interessanti il litorale marittimo, le aree demaniali immediatamente prospicienti, le aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistico-ricreativa. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è soggetto titolato all’esercizio delle funzioni amministrative trasferite sui predetti beni con finalità turistico-ricreative dal 01.01.1996, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, d.l. 535/1996, convertito nella l. 647/1996.
Pur ciò premesso, la disciplina degli affidamenti delle concessioni demaniali marittime afferisce, così come affermato dalla Corte costituzionale , alla materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
Per le regole disciplinanti l'affidamento delle concessioni, infatti, viene in rilievo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 401/2007), riflette quella operante nel diritto dell'Unione europea ed ha un contenuto che ricomprende le misure volte a consentire la più ampia apertura del mercato agli operatori economici.
L'articolo 2 della legge regionale in esame prevede che la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, possa essere estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033, in conformità con quanto previsto nei commi 682 e 683 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021). La medesima norma prevede, altresì, che la durata degli atti concessori possa essere prorogata fino al termine del procedimento su descritto e comunque per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
La previsione regionale, dunque, estende ad ulteriori tipologie di concessioni demaniali marittime la proroga disposta dai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , che è invece riferita solo a determinate concessioni dei beni demaniali marittimi disciplinate dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n.494. La disposizione in esame, che proroga ex lege le concessioni e non consente, quindi, di organizzare procedure dì selezione per l'accesso di nuovi operatori, è certamente riconducibile alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza dello Stato : essa risulta quindi censurabile in quanto, dettando disposizioni sulla durata di concessioni del demanio marittimo, eccede dalle competenze statutarie e risulta invasive delle competenze in materia di tutela della concorrenza riconosciute in via esclusiva allo Stato dall’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione .
Per questi motivi la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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