Dettaglio Legge Regionale

Legge di semplificazione 2020. (21-5-2020)
Lombardia
Legge n.11 del 21-5-2020
n.22 del 25-5-2020
Politiche economiche e finanziarie
22-7-2020 / Impugnata
L’articolo 20 della legge della regione Lombardia n. 11 del 2020 reca disposizioni contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.), comportando l'esercizio di una potestà legislativa regionale non finalizzata alla mera semplificazione del procedimento autorizzatorio e travalicando così l'ambito di competenza costituzionalmente assegnato alle Regioni.
In particolare, l’articolo 20, comma 1, prevede che al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT (best available techniques – migliori tecniche disponibili) ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, purché in assenza di modifiche che implichino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.
Tale previsione normativa non risulta coerente con le norme statali (art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 127 del 2017) che impongono espressamente il ricorso alla modalità sincrona per le conferenze di servizi AIA.
La disciplina generale della conferenza di servizi, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124", rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, come chiarito dall'articolo 29, comma 2-ter, della stessa legge n. 241 del 1990.
Essa, pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-quater, della suddetta legge n. 241 del 1990, prevale sulle discipline legislative regionali, non potendo le Regioni stesse e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, bensì ulteriori livelli di tutela
Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 127 del 2016 la conferenza di servizi decisoria può svolgersi di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni: il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990.
Fuori dalle ipotesi considerate, è prevista, poi, la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte. Tale modalità, disciplinata dal nuovo articolo 14-ter della L. n. 241/1990, è destinata ad operare, in particolare nei casi di particolare complessità della decisione da assumere.
Con riferimento alle determinazioni assunte all'esito di questo tipo di procedimenti, la Corte Costituzionale (sentenza n. 147 del 2019) ha chiarito che il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7 del nuovo art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017).
Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata, per quel che rileva, dall'art. 29 quater, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi dell'anzidetto decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla relativa Parte Seconda, e sono quindi comprensive delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto rivestendo, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti.
Ciò posto non può non sottolinearsi che, come anche recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, la normativa in tema di VIA/AIA rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).
L'unitarietà e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale e rilevanza risponde «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 en. 198 del 2018).
Il rispetto delle suesposte finalità costituisce anche espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa derivante dall'articolo 97 della Costituzione.
La disciplina della VIA/AIA è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti che sono espressione del buon andamento dell'azione amministrativa: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, si riverberano significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.
In siffatta cornice non è casuale, a tale riguardo, che anche l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati.
Fuori da questi ambiti è dunque preclusa alle Regioni la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene a siffatti procedimenti unitari autorizzatori così come definiti dal legislatore nazionale, di per sé caratterizzati da specifica complessità.
Per le esposte ragioni, si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della regione Lombardia n. 11 del 2020 limitatamente all'articolo 20, per violazione degli articoli 97, 117, comma secondo, lett. s), Cost., in riferimento all’articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 127 del 2017.

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