Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. (1-6-2020)
Liguria
Legge n.11 del 1-6-2020
n.5 del 10-6-2020
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
22-7-2020 / Impugnata
La legge della regione Liguria n. 11/2020, recante: "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime da reato", presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale.

L’art. 3 prevede l'istituzione, da parte del Garante regionale, di una rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo dello stesso Garante. Tale organismo, secondo la formulazione della norma regionale, è "composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato".
Poiché, in base a tale generica formulazione, tra le istituzioni che operano a tutela delle vittime di reato devono ritenersi ricompresi anche apparati statali, la norma regionale, che attribuisce funzioni a organi dello Stato, viola l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La Corte Costituzionale ha infatti ribadito più volte l’orientamento secondo il quale la Regione non può prevedere unilateralmente, pur nell'esercizio di competenze legislative concorrenti o residuali, forme di collaborazione su attribuzioni conferite costituzionalmente allo Stato. Si richiamano, in tal senso, le sentenze nn. 134/204, 322/2006, 10/2008, citate anche dalle decisioni nn. 167/2010 e 35/2011, che hanno affermato e consolidato il principio secondo cui "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento e il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati".

Per i motivi esposti la norma reginale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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