Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. (1-6-2020)
Liguria
Legge n.11 del 1-6-2020
n.5 del 10-6-2020
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
22-7-2020 /
Impugnata
La legge della regione Liguria n. 11/2020, recante: "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime da reato", presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale.
L’art. 3 prevede l'istituzione, da parte del Garante regionale, di una rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo dello stesso Garante. Tale organismo, secondo la formulazione della norma regionale, è "composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato".
Poiché, in base a tale generica formulazione, tra le istituzioni che operano a tutela delle vittime di reato devono ritenersi ricompresi anche apparati statali, la norma regionale, che attribuisce funzioni a organi dello Stato, viola l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La Corte Costituzionale ha infatti ribadito più volte l’orientamento secondo il quale la Regione non può prevedere unilateralmente, pur nell'esercizio di competenze legislative concorrenti o residuali, forme di collaborazione su attribuzioni conferite costituzionalmente allo Stato. Si richiamano, in tal senso, le sentenze nn. 134/204, 322/2006, 10/2008, citate anche dalle decisioni nn. 167/2010 e 35/2011, che hanno affermato e consolidato il principio secondo cui "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento e il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati".
Per i motivi esposti la norma reginale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione