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Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL. (24-6-2020)
Sardegna
Legge n.18 del 24-6-2020
n.36 del 25-6-2020
Politiche ordinamentali e statuti
29-7-2020 /
Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Sardegna intende prevedere il passaggio dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, dall'Agenzia Forestas al comparto di contrattazione regionale.
La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall'articolo 3 dello statuto speciale (Legge Cost. n.3/1948), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, per le motivazioni di seguito esplicitate:
A)- il comma 1, dell’articolo 1, dispone in materia di inquadramento giuridico del personale. Tale disposizione contrasta con il principio secondo cui spetta alla contrattazione collettiva, ai sensi dell’articolo 40 e seguenti del d. lgs. 165/2001, la disciplina del rapporto di lavoro.
Sul punto si richiamano i consolidati orientamenti della Corte Costituzionale la quale già con sentenza n. 189/2007, poi richiamata da numerose successive pronunce e, da ultimo, anche dalla sentenza n. 232/2019, ha chiaramente affermato che la necessità di una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si è imposta a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ed alla conseguente esigenza di un trattamento uniforme di tali tipi di rapporti.
In tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha precisato che “i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali del diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale”.
Prosegue la Corte Costituzionale nell’esposizione delle proprie motivazioni, affermando con chiarezza che “tra tali principi rientra, per espresso dettato normativo, il principio di riserva di contrattazione collettiva, con la conseguenza che qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto, comporta un’illegittima intrusione nella sfera del legislatore nazionale”.
Per quanto sopra esposto, si rappresenta che la disposizione regionale in esame viola l’articolo 97 della Cost. in materia di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lett. l), della Cost. considerata la riserva esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
B)- il comma 2, dell’articolo 1, interviene in materia di trattamento economico del personale FoReSTAS, anch’esso riservato alla contrattazione collettiva.
Si fa presente che l’attribuzione per legge al personale dell’Agenzia FoReSTAS del trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL del comparto unico, cui si aggiungono le indennità previste dal CCNL del settore privato delle sistemazioni idraulico-forestali, cui si aggiungono le indennità accessorie previste dal Contratto integrativo regionale di lavoro del settore pubblico, determina l’evidente e palese violazione dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 165/2001, che dispone, al comma 1, che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
Peraltro, appare del tutto evidente anche l’iniqua disparità di trattamento nei confronti del restante e maggioritario personale pubblico rientrante nel comparto unico regionale, destinatario dei trattamenti accessori e delle indennità previste solamente dal vigente CCRL, con palese violazione dei principi di cui all’articolo 3 della Cost. in materia di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, in quanto tale norma regionale prevede che lavoratori in servizio presso la stessa amministrazione pubblica siano destinatari di trattamenti accessori diversi e non omogenei, previsti da differenti contratti collettivi (settore privato e settore pubblico cumulati).
La duplicazione di trattamenti accessori derivanti dal cumulo delle disposizioni di cui ai CCNL del settore privato e del settore pubblico determina conseguenti nuovi e maggiori oneri a carico dell’amministrazione, con ciò ponendosi in contrasto con l’articolo 117, comma 3, della Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la regione deve attenersi.
C)- il comma 3, dell’articolo 1, relativo al personale dirigente dell’Agenzia, sembra disattendere il dettato della L.r. n. 43/2018, cui la stessa rinvia. Si evidenzia che la stessa L.r. 43/2018, all’articolo 2, nel modificare la L.r. 8/2016, interviene inserendo l’articolo 48 bis, che in particolare prevede che “dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell’agenzia fa parte dell’autonoma e separata area di contrattazione, all’interno del comparto di contrattazione collettiva regionale di cui al comma 4, dell’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998”. Tuttavia il suddetto articolo 1, comma 3, della L.r. 18/2020, pare introdurre una diversa previsione in violazione sia del disposto del citato articolo 48 bis, comma 2, della L.r. 8/2016, sia dei richiamati principi costituzionali, che riservano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.
Sul punto si richiamano le medesime criticità già evidenziate per il precedente comma 1 relativo all’inquadramento del personale non dirigenziale, e la conseguente violazione dell’articolo 97 della Cost. in materia di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, in quanto tale norma regionale si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lett. l), della Cost. considerata la riserva esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
Le disposizioni censurate, dunque, finiscono per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, determinando la violazione dei principi stabiliti dagli articoli 3 della Cost. in materia di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, 97 della Cost. in materia di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, e 117, comma 2, lettera l) e comma 3, della Cost. in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare.
Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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