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Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato (9-7-2020)
Piemonte
Legge n.15 del 9-7-2020
n.28 del 9-7-2020
Politiche ordinamentali e statuti
7-8-2020 /
Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Piemonte intende recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle varie amministrazioni e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzativo, di rilancio e di sviluppo dell'economia. La legge detta disposizioni in materia di sanità e welfare, di agricoltura e caccia, di attività estrattive, contrattuali, di commercio, di ambiente e paesaggio, di turismo, di organizzazione e personale e in materia di trasporti.
Tuttavia la legge regionale risulta censurabile per le seguenti motivazioni:
L'art. 75 (Disposizioni in materia di appalti e concessioni) dispone che,"1. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 e, comunque, fino al 31 dicembre 2020, "in considerazione dei motivi imperativi di interesse generale attinenti al raggiungimento di obiettivi di politica sociale e delle relative esigenze, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese, i soggetti aggiudicatori della Regione possono introdurre criteri premiali di valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi, nei confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione dell'appalto o della concessione, si impegnano a utilizzare, in misura prevalente, manodopera o personale a livello regionale, attribuendo un peso specifico alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni, in ottemperanza alle esigenze inderogabili di promozione della continuità dei livelli occupazionali e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea".
La disposizione della legge regionale in esame si pone in contrasto con i principi fondamentali, sanciti espressamente dall'art. 30, commi 1 e 2 , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 posti a tutela della libera concorrenza, di non discriminazione e par condicio, e valevoli per qualsivoglia procedura di scelta del contraente, per gli appalti e per le concessioni di beni e servizi, sopra e sotto soglia.
Inoltre, occorre premettere che il criterio premiale introdotto dalla disposizione regionale sembra ricalcare sostanzialmente il contenuto di uno dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11, di delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 20l4/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione, e, segnatamente, quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ddd), avente il seguente tenore: “valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
Peraltro, in ordine sia all'ascrivibilità dei criteri di aggiudicazioe all'ambito della materia "tutela della concorrenza" di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. e), Cost., che in ordine all'esercizio della competenza legislativa in detta materia, si è dell'avvìso che l'introduzione di criteri premiali come quello previsto dalla norma regionale in esame - laddove ammissibile - non possa che spettare esclusivamente al legislatore statale.
Inoltre, privilegiando attraverso criteri premiali di valutazione gli operatori economici che si impegnano a utilizzare, in misura prevalente, manodopera o personale di un dato territorio (quello regionale), a scapito di manodopera o personale di altro territorio, la norma regionale in esame viola il principio di parità di trattamento (detto anche "di non discriminazione"), che si ricava dagli arti. 49 e ss. del TFUE, in tema di libertà di stabilimento, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma primo. Cost.
La Corte costituzionale "ha già avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all'esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze n.
6/1956, n. 13/1961, n. 168/1987, n. 372/1989, n 362/1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea)» (sentenza n. 207/2001)" (sentenza n. 440 de 2006).
L'articolo 75 della legge Regione Piemonte n. 15/2020, potendo determinare restrizioni e distorsioni dell'assetto concorrenziale, si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 49 del TFUE, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini dell'Unione, con il più generale principio della concorrenza desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 del TFUE, nonché con le previsioni di cui agli articoli 18, paragrafo 1, 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, 36, paragrafo 1, 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e 3, paragrafo 1, 41, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE e si presta, quindi, ad essere impugnato per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost. (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), nonché per violazione dell'articolo 117, seconda comma, lettera e), Cost., essendo invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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