Dettaglio Legge Regionale

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019 (6-7-2020)
Toscana
Legge n.51 del 6-7-2020
n.66 del 9-7-2020
Politiche ordinamentali e statuti
7-8-2020 / Impugnata


La legge opera il riordino dell’ordinamento e il contenimento del numero delle leggi approvate.

Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

Il D.L. n.124 del 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 157 del 2019, all'articolo 57, comma 2, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: ( ... ) b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;".

A fronte di ciò, l’articolo 48 della legge regionale 51 del 2020, che ha abrogato l’articolo 1 della l.r. n.65 del 2010, che dava attuazione agli articoli 6 e 9 del D.L. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, deve essere interpretato letteralmente, in quanto non si riscontra una limitazione all’abrogazione dei soli commi 1 e 2 del citato articolo 1, che erano attuativi espressamente del solo artico 6 del dl 78 del 2010, e che per questo potevano essere abrogati.

L’abrogazione operata dalla Regione, invece, si è estesa anche i commi 3 e 4 dell’articolo 1 della legge regionale n.65 del 2010, attuativi, invece, dell’articolo 9, comma 28, del D.L.78/2010, le cui disposizioni non sono state oggetto di abrogazione da parte del D.L. n.124 del 2019 (a differenza dell’articolo 6 del citato d.l. n. 78 del 2010).
Tale abrogazione, quindi, ha di fatto travolto il rispetto da parte della Regione dell’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78 del 2010, determinando la caducazione di un presidio qualificante nel rispetto della spesa di personale in violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all’articolo 117, terzo comma della Costituzione, principio a cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per i motivi esposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale dell’articolo 48 in violazione dell’articolo 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica della Costituzione.

« Indietro