Dettaglio Legge Regionale

Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario (8-7-2020)
Lombardia
Legge n.15 del 8-7-2020
n.28 del 10-7-2020
Politiche socio sanitarie e culturali
3-9-2020 / Impugnata
La legge della Regione Lombardia n. 15 dell’8 luglio 2020, recante “ Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 4, comma 1, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione .

In particolare, nell’ambito delle finalità della legge volte a prevenire e contrastare violenze ai danni degli operatori sanitari e sociosanitari, l’art. 4, comma 1, stabilisce che “la Regione promuove protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorsi e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco”.

Con la norma in esame il legislatore regionale rimette dunque a “protocolli d’intesa” tra Regione e Prefettura la definizione della dislocazione dei presidi di ordine e sicurezza pubblica (“potenziare la presenza delle forze dell’ordine”), nonché l’individuazione di meccanismi necessari ad “assicurare un rapido intervento” delle Forze di polizia. Così disponendo, la norma regionale realizza un’indebita ingerenza in settori riservati all’esclusiva competenza dello Stato, quali quelli dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell’ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione, per i seguenti motivi.
a) Innanzitutto va rilevato che la natura, pur convenzionale, dello strumento scelto, quello del protocollo, non è compatibile con i processi di pianificazione e razionalizzazione dei presidi di polizia che l'ordinamento rimette alla competenza esclusiva statale, competenza esercitata,, tra l’altro, con la legge 1/04/1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza". In particolare la previsione regionale contrasta con l’art. 6, comma 1, lett. e), della suddetta legge, secondo il quale la "pianificazione generale e il coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici" rientrano tra i compiti attribuiti al Dipartimento della pubblica sicurezza. La medesima legge conferisce al Prefetto e al Questore - in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza - rispettivamente, la facoltà di “disporre della forza pubblica” (art. 13) e “la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza e dell'impiego a tal fine della forza pubblica” (art. 14). Ne deriva che un eventuale potenziamento delle risorse e degli stessi presidi territoriali non può costituire oggetto di intese da raggiungersi tra Regione e Prefettura, atteso che, da un lato, per un eventuale incremento del personale, è necessario un provvedimento del Questore e, dall'altro, l'istituzione di un posto di polizia avviene con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 2 e 9 del DPR n. 208/2001, del DM Interno 16/03/1989 (art. 13) e del DM Interno del 18/04/1989 (art. 4).
b) In secondo luogo, riguardo alla sussistenza di presidi di polizia presso gli ospedali, occorre rilevare che, allo stato attuale, tali presidi risultano operanti solo presso le strutture sanitarie situate in alcune realtà territoriali e costituiscono "unità distaccate" poste alle dipendenze delle Questure o dei Commissariati sezionali di pubblica sicurezza.
c) Da tale inquadramento organizzativo deriva che i compiti assegnati a tali presidi riguardano lo svolgimento degli ordinari compiti istituzionalmente attribuiti alle citate articolazioni periferiche del Dipartimento di Pubblica sicurezza, ai sensi dell'art 2 del citato DPR 208/ 2001, e pertanto essi non svolgono le specifiche funzioni di tutela dell'integrità psico-fisica degli operatori del settore sanitario e sociosanitario presenti nei pronto soccorso e in strutture assimilate, che la norma regionale in esame intende invece attribuire loro.
d) Inoltre la norma in esame, laddove prevede che i protocolli d’intesa siano finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia “nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco”, introduce unilateralmente, con formulazione generica e poco chiara, nell’ambito di intervento dei suddetti protocolli, un’assegnazione di compiti o funzioni ulteriori alle Forze di polizia che la Costituzione attribuisce esclusivamente allo Stato. Ne consegue la violazione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione. La Corte costituzionale ha, infatti, in varie occasioni affermato che le attribuzioni degli organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni; esse debbono trovare il fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (cfr., Corte costituzionale n. 322/2006; Corte costituzionale n. 429/2004; Corte costituzionale n. 134/2004).

Per i motivi esposti l’art. 4, comma 1, della legge regionale in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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