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Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni (9-7-2020)
Abruzzo
Legge n.16 del 9-7-2020
n.104 del 15-7-2020
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
3-9-2020 / Impugnata
Legge Regione Abruzzo n. 16 pubblicata sul B.U.R n. 104 del 15/07/2020 recante: “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla mancanza di copertura finanziaria di due disposizioni, che risultano quindi in contrasto con l’articolo 81, terzo comma della Costituzione, come di seguito si riporta.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) apporta modifiche all'articolo 2, comma 3, lettera b), punto 1) della legge regionale Abruzzo n. 9/2020, che prevedeva il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle piccole e medie imprese per fronteggiare l'emergenza; la novella inserisce le seguenti parole: "come quantificate nella Delib.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socioeconomico del COVID-19)"; l’integrazione della delibera regionale che quantifica le risorse destinate al rifinanziamento del Fondo per il Microcredito, non consente tuttavia di individuare puntualmente la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste e costituisce un contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
L'articolo 1, comma 1, lettera d) integra l'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 9/2020, oggetto di ricorso pendente, con la seguente disposizione: “La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale", senza fornire idonei elementi informativi che dimostrino l'assenza di oneri recata dal richiamato articolo 2, comma 7, che prima della modifica comportava oneri. La disposizione in esame si pone tuttora in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, risultando carente di copertura finanziaria.
Per le suesposte considerazioni si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 Cost.

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