Dettaglio Legge Regionale

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994. (15-7-2020)
Toscana
Legge n.61 del 15-7-2020
n.69 del 17-7-2020
Politiche infrastrutturali
3-9-2020 / Impugnata
La legge regionale, che detta una serie di modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è censurabile in quanto talune norme in essa contenute si pongono in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale (Corte Cost. n. 233/2010). Inoltre la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è stata reiteratamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 74 e n. 36 del 2017 Corte Cost.): ai principi fondamentali da essa dettati, dunque, le Regioni sono tenute ad adeguarsi, pena l’invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale.
Le norme regionali di seguito indicate, per motivi che si illustrano, risultano violare gli standard di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema posti dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost.,
In particolare:
1) L’art. 24 introduce il nuovo comma undicesimo dell’art. 28-bis della l.r. 3/1994, stabilendo che: “11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 , il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37."
Tale disposto si pone in violazione con l’art. 22 comma 6, della legge n. 394/1991, che prevede abbattimenti nelle aree protette regionali in base a direttive regionali, esclusivamente laddove non esiste già un regolamento del parco (cfr. sent. Corte Cost. n. 245/2018)
Al riguardo, la Corte Costituzionale, in particolare, ha posto in evidenza come lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette «di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione» dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011, n. 387 del 2008). Sono dunque il regolamento (art. 11) e il piano per il parco (art. 12), nonché le misure di salvaguardia adottate nelle more dell’istituzione dell’area protetta (artt. 6 e 8), gli strumenti attraverso i quali tale valutazione di rispondenza deve essere compiuta a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; allo stesso tempo, l’art. 29 – inserito tra le disposizioni finali, valevole per tutte le species di area protetta – attribuisce all’organismo di gestione il compito di assicurare il rispetto del regolamento e del piano.
Tale modello di tutela, imperniato appunto sull’esistenza di un ente gestore dell’area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all’ente gestore, è sostanzialmente replicato dalla normativa statale per le riserve naturali statali. L’art. 17 della legge quadro, infatti, dispone che il decreto istitutivo della riserva deve, tra le altre cose, determinare l’organismo di gestione e stabilire indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell’art. 11.
Detti prelievi ed abbattimenti devono, dunque, avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.
2) L’art. 30, modificando l’art 37 bis LR 3/94, per mezzo della introduzione di un nuovo comma 2 ter, dispone che: “Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).”
Tale nuovo comma consente che i capi abbattuti per prelievo in deroga non incidano sul massimale giornaliero di avifauna migratrice abbattibile, ponendosi in contrasto con l’art. 18, comma quarto, della legge n.157/92, che non ammette eccezioni all’obbligo di indicare un carniere giornaliero per le specie nella redazione del calendario venatorio regionale.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca la tutela delle specie oggetto della disposizione censurata, si rileva il contrasto della norma regionale con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per i motivi esposti, la legge regionale, limitatamente agli articoli 24, 30 e 33, comma 2, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

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