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Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.
Disposizioni varie. (20-7-2020)
Sicilia
Legge n.16 del 20-7-2020
n.40 del 24-7-2020
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 settembre 2020, ha deliberato l’impugnativa della legge Sicilia n. 16/2020 (norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione) relativamente ad alcuni artt. tra cui l’art. 1, comma 11, lett. b).
Quest’ultimo, novellando l’art. 3 comma 2 della legge n. 10/2018, ha previsto che il trattamento economico fondamentale del personale comandato rimanga a carico degli enti di provenienza, con ciò violando, oltre che le competenze statutarie, sia l’art. 117, secondo comma, lett. l), in materia di ordinamento civile, sia l’art. 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La norma interposta violata è l’art. 70, comma 12, del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che il trattamento fondamentale del personale comandato non può essere posto a carico dell’ente di appartenenza ma deve essere corrisposto dall’amministrazione che utilizza tale personale, la quale è tenuta a rimborsare l’onere relativo a detto trattamento all’amministrazione di appartenenza del personale in parola.
Nell’atto di costituzione in giudizio, la Regione ha evidenziato che l’ambito soggettivo della norma è circoscritto al personale del Corpo di vigilanza degli Enti Parco regionali - le cui risorse finanziarie sono in ogni caso poste a carico del bilancio regionale - senza coinvolgere personale di altre PA e con rinuncia ai comandi di altre PA di cui al D.lgs. n. 165/2001, secondo quanto del resto già previsto dall’art. 3 della legge n. 10/2018 - novellata dalla disposizione impugnata. In tal modo si esclude che l’ambito soggettivo della norma possa riferirsi ai dipendenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestali, ossia a dipendenti statali.
Poiché il trattamento retributivo del personale dei suddetti Enti Parco regionali già grava interamente a carico della Regione - posto che gli “Enti di provenienza” dello stesso sono privi di autonomia finanziaria - risulterebbe privo di giustificazione pretendere che l’Ente utilizzatore - vale a dire il Corpo forestale regionale, quindi, la stessa Regione - rimborsi a favore dell’Ente di appartenenza - vale a dire agli Enti parco e a quelli gestori delle riserve naturali regionali, e, quindi, in definitiva, la stessa Regione - quanto questa ha già versato, risolvendosi l’intera operazione in una sostanziale partita di giro.
Inoltre e da ultimo, l’art. 15 della legge n. 9/2021 (legge di stabilità regionale 2021) ha apportato modifiche in materia di comandi del Corpo forestale chiarendo - anche dal punto di vista normativo - che i comandi oggetto di impugnativa riguardano l’utilizzo del personale del Corpo di vigilanza degli Enti Parco regionali.
Alla luce delle considerazioni svolte in merito all’opportunità di rinunciare al ricorso, e sulla scorta del parere conforme del Ministero dell’economia e delle finanze, si ritiene opportuno rinunciare al proposto ricorso limitatamente all’art. 1, comma 11, lett. b) della legge n. 16/2020.
Per quanto sopra esposto, si ritiene possibile prescindere dalla dichiarazione regionale circa la mancata applicazione medio tempore della normativa impugnata, dal momento che il (supposto) contrasto tra norme è stato risolto in via ermeneutica.
Peraltro, trattasi di rinuncia parziale, in quanto permane l’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso la legge n. 16/2020 nella sola parte riguardante l’art. 1, comma 10. Infatti, nonostante l’art. 2 comma 1 della legge n. 29/2020 abbia indicato la copertura finanziaria mancante in origine all’art. 1 comma 10 citato, sia pure ex post e con decorrenza dall’entrata in vigore della nuova disposizione (11 dicembre 2020), tuttavia anche tale disposizione è stata impugnata per violazione dell’art. 117 terzo comma in materia di coordinamento della finanza pubblica e dell’art. 81 terzo comma che impone l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.
10-9-2020 /
Impugnata
La legge della regione autonoma Sicilia del 20/07/2020, n. 16 “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
L’articolo 1 della legge della Regione Siciliana n. n. 16 del 2020 reca ai commi 10 e 11 disposizioni che contrastano con norme costituzionali, eccedendo le competenze statuarie.
In particolare, l’articolo 1, comma 10, aggiunge al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2007 il seguente periodo: “L’adeguamento della suddetta indennità mensile pensionabile, in analogia agli incrementi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, al personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, è definito in sede di contrattazione collettiva.”
Al riguardo, si deve preliminarmente rilevare che il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, definisce il “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018», il quale determina gli incrementi retributivi per il triennio di riferimento, ivi inclusi quelli relativi all’adeguamento e alla rideterminazione dell’indennità mensile pensionabile a valere sulle risorse stanziate per i rinnovi contrattuali del settore statale dalle rispettive leggi di bilancio relative alle annualità 2016, 2017 e 2018, come espressamente richiamato all’art. 36 (Copertura finanziaria) del citato D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
La disposizione regionale in esame, demandando la definizione dell’adeguamento della predetta indennità mensile pensionabile alla contrattazione sindacale, non indica la relativa copertura finanziaria, tenuto anche conto che la sessione negoziale del personale del comparto della Regione siciliana relativa al triennio 2016-2018 si è già conclusa e che gli oneri conseguenti producono effetti sia sulla spesa strutturale del personale sia sui trattamenti pensionistici del medesimo.
Conseguentemente, tale disposizione regionale, in assenza di indicazione sulle relative modalità di copertura finanziaria, si pone in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia coordinamento della finanza pubblica.
L’articolo 1, comma 11, lett. b), prevede poi che il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 del provvedimento in esame rimanga a carico degli enti di provenienza.
Al riguardo, si deve far presente che il trattamento fondamentale del personale comandato non può essere posto a carico dell’ente di appartenenza, ma deve essere corrisposto dall’amministrazione che utilizza detto personale che è tenuto a rimborsare all’amministrazione di appartenenza del personale di cui trattasi l’onere relativo a detto trattamento, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate.
Si rileva, pertanto, un contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che rappresentano principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, e in particolare con quanto previsto dall’articolo 70, comma 12, il quale dispone che “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’ utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale ...”.
Inoltre, mancano nella disposizione in esame chiarimenti sul relativo ambito di applicazione, ciò che potrebbe determinare riflessi finanziari e nuovi e maggiori oneri a carico anche di pubbliche amministrazioni non rientranti tra gli enti direttamente dipendenti dalla Regione stessa.
Conseguentemente, tale disposizione regionale si pone in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonchè del terzo comma del predetto articolo 117, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 165/2001, cui le regioni, pur nel rispetto della loro autonomia, si devono uniformare.
Per le esposte ragioni, si ritiene quindi di impugnare innanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020, limitatamente:
- all’articolo 1, comma 10, nella parte in cui prevede l’adeguamento di indennità mensile pensionabile da definire in sede di contrattazione collettiva, non indicando le modalità di copertura finanziaria, in violazione delle competenze statutarie e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica;
- all’articolo 1, comma 11, lettera b), che prevede che il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 del provvedimento in esame rimanga a carico degli enti di provenienza, in violazione delle competenze statutarie e dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonché del terzo comma del predetto articolo 117, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001.
Alla luce di quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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