Dettaglio Legge Regionale

Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto. (24-7-2020)
Veneto
Legge n.29 del 24-7-2020
n.110 del 24-7-2020
Politiche ordinamentali e statuti
10-9-2020 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Veneto intende recare disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni definita sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria ed in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale dal decreto legge, convertito, n. 34 del 2019, al fine di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a decorrere dall’anno 2020.

Tuttavia la legge regionale risulta censurabile per le seguenti motivazioni:

Articolo 1 - (Disposizioni per l’assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria).
Comma 1 - Prevede che al fine di dare attuazione all’art. 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita dall’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica 3 settembre 2019.
Comma 2 - Prevede che a partire dall’annualità 2020, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale applicabili rispettivamente alla Giunta e al Consiglio sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la Funzione pubblica di cui al comma 1, in misura proporzionale alle rispettive spese di personale registrate nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, Giunta e Consiglio applicano l’art. 5 del medesimo decreto con riparto ciascuno alla propria spesa di personale.
Comma 3 - Prevede che l’Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta possano stipulare intese volte a definire forme di riparto per il rispettivo utilizzo delle capacità assunzionali della regione nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

La norma regionale interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario derogando ai criteri previsti dalla normativa statale di riferimento introdotti dall’articolo 33, comma 1 del D.l. n. 34/2019 e attuati con il successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 settembre 2019. Si rappresenta anche, che Giunta e Consiglio dispongono di forme di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
Ciò posto, a conferma dell’evidente separatezza ed autonomia dei due Organi, si evidenzia che, in materia di gestione delle risorse umane, Consiglio regionale e Giunta regionale:
- hanno autonomi ruoli e distinte dotazioni organiche de1 personale;
- predispongono differenti piani triennali dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001;
- procedono all’emanazione ed allo svolgimento di separate procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;
- definiscono con criteri disgiunti ed alimentano in maniera autonoma i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale di propria competenza, sia di livello dirigenziale sia non dirigenziale.
Nel rappresentare che la norma regionale introduce sia un criterio di uniformità di calcolo con la cumulabilità della spesa di personale tra i due diversi Organi, sia una proporzionale ripartizione delle risorse da destinare alle facoltà assunzionali distintamente tra Giunta e Consiglio regionale non prevista dalla disciplina statale, sulla base della predetta normativa, le Regioni a statuto ordinario possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle medie delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

Il decreto adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 settembre 2019, all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), ha puntualmente definito le tipologie da ricomprendere, rispettivamente, per la "spesa di personale" e per le "entrate correnti".
In particolare, per le entrate correnti sono da prendere in considerazione nella base di calcolo per la definizione dei valori soglia, quelle rientranti negli accertamenti relativi ai Titoli I, II e III, le quali sono costituite dalle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa (Imposte, tasse, tributi speciali e altre entrate proprie) di cui all'allegato 13/1 al Decreto legislativo n. 118/2011, previsto dall'art. 15, comma 2, del medesimo.
Inoltre, tenuto conto che la Giunta regionale e il Consiglio regionale hanno, tra l'altro, separate dotazioni organiche e distinti ruoli del personale, non appare sostenibile che nell'ambito della autonomia di bilancio comunemente propria delle assemblee legislative regionali il predetto Consiglio regionale possa conseguire entrate correnti rientranti nel Titolo I; con ciò facendo venir meno una importante componente di tali entrate che costituiscono, invece, un elemento contabile-finanziario fondamentale e non modificabile nel rapporto con la spesa complessiva del personale, ai fini della definizione dei valori soglia utilizzabili per le nuove assunzioni.
Da ciò ne consegue l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019, delle assemblee legislative regionali per effetto della propria autonomia di bilancio ed in assenza di entrate di cui al Titolo I.

L’eventuale definizione dei predetti valori soglia operata dalla Regione Veneto anche per il Consiglio regionale, con valori delle entrate correnti non omogenei e corrispondenti a quelli indicati dall’articolo 2, comma 1 del D.l. 3 settembre 2019 (Titoli I, II e III), potrebbe determinare il venir meno della certezza della sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio, elementi che costituiscono principi cardine in materia di capacità assunzionali delle regioni.

La disposizione regionale quindi, contrasta con l’articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, nonché con il terzo comma del medesimo articolo, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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