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Disposzioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia. (16-4-2007)
Puglia
Legge n.10 del 16-4-2007
n.56 del 17-4-2007
Politiche economiche e finanziarie
15-6-2007 /
Impugnata
L'articolo 42 della legge in esame è illegittimo in quanto, nel modificare l'articolo 11 della l.r. n. 17/06, in materia di disciplina della tutela e dell'uso della costa, aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede che il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica.
Così concepita, infatti, la disposizione consente che in località sottoposte a tutela paesaggistica (e tali sono le coste per una profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 42/04, codice dei beni culturali) siano realizzabili strutture che permangono oltre il periodo stagionale in forza di un'autorizzazione legislativa prevista anche in deroga agli ordinari vincoli fissati dalla legislazione statale.
Pertanto, la norma in esame, viola l'articolo 149 del citato Codice, che individua tassativamente le tipologie di interventi, in aree vincolate, realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica.
E poiché in materia di tutela di paesaggio, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, lo Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva (cfr tra le tante, sent. Corte Cost. n. 182/06), la violazione da parte della disposizione regionale in esame dell'articolo 149 del Codice, determina una illegittima invasione della norma regionale nella competenza legislativa statale.
Per i suesposti motivi, la norma regionale deve essere impugnata innanzi alla Corte Cost., ai sensi dell'art. 127 Cost.
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