Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di norme in materia finanziaria. (14-10-2020)
Sicilia
Legge n.23 del 14-10-2020
n.53 del 16-10-2020
Politiche economiche e finanziarie
10-12-2020 / Impugnata
Legge regionale Sicilia n.23 pubblicata sul B.U.R n. 53 del 16/10/2020 recante “Modifiche di norme in materia finanziaria” è censurabile, relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 2, che si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, per le ragioni di seguito indicate.

L’art- 2, di modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, al comma 1, lett. a), proroga, dal 31 dicembre 2019 al 15 dicembre 2020, il termine entro il quale il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per attualizzare l'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 2, comma 1, lett. b), invece sopprime il termine entro il quale il ricavo derivante dall'operazione di attualizzazione può essere utilizzato per finanziare trasferimenti ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane e sopprime, altresì, la disposizione che prevedeva la possibilità per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane di utilizzare fino al 20 per cento delle somme ad essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi oltre alle opere di manutenzione di strade e scuole.

Infine, l'articolo 2, comma 1, lett. c), sopprime il dettaglio dell'onere di cui al richiamato articolo 5 tra onere per il rimborso della quota capitale ed onere per il pagamento della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021.

La norma, prorogando al 15 dicembre 2020 il termine entro il quale autorizza l'operazione di attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di curo attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, distoglie risorse dalle finalità della norma originaria, volta a incentivare la realizzazione di nuove opere. Tale distrazione di risorse comporta la dequalificazione della spesa in quanto destina le risorse dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di parte capitale, anche alla copertura di oneri di parte corrente dell'operazione finanziaria e, peraltro, comporta impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto.

La materia non rientra tra quelle espressamente attribuite dall'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia alla potestà di legislazione esclusiva della Regione medesima, né tra quelle elencate al successivo articolo 17, che, ad ogni modo, devono essere esercitate “entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”. Pertanto, si ritiene che le norme regionali eccedano dalla competenza legislativa della Regione attribuita dallo Statuto speciale.

In relazione a quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione

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