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Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni (6-11-2020)
Abruzzo
Legge n.31 del 6-11-2020
n.174 del 6-11-2020
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
23-12-2020 /
Impugnata
La Legge Regione Abruzzo n.31 pubblicata sul B.U.R n. 174 del 06/11/2020
recante Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni presenta disposizioni illegittime come di seguito riportato.
L'articolo 3 della legge regionale in esame prevede un trasferimento straordinario al Consorzio di Bonifica Interno per interventi di somma urgenza finalizzato all'esecuzione di lavori per la sicurezza degli impianti e nei luoghi di lavoro.
Tale trasferimento è illegittimo, infatti la copertura finanziaria dell’intervento previsto dalla norma in esame è individuata nell’aumento del Titolo IV delle Entrate, dove confluiscono le rinvenienze conseguenti all'impiego del microcredito del PO FSE 2007/2013.
Tuttavia tale modalità di copertura non risulta coerente con le finalità indicate nell’art. 78 paragrafo 7 del reg. UE 1083/2006. Conseguentemente, la norma si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, Costituzione e deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.
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