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Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni. (20-11-2020)
Abruzzo
Legge n.32 del 20-11-2020
n.187 del 25-11-2020
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
21-1-2021 /
Impugnata
La legge Abruzzo del 20/11/2020, n. 32 recante “Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni. Contributo straordinario ad Enti” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 2.
La disposizione citata stabilisce un incremento di euro 200.000,00, per l'anno 2020, in favore del Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione); la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma in esame viene realizzata mediante l'incremento di maggiori entrate del titolo III.
Al riguardo, si evidenzia che l'aumento della suddetta entrata non è giustificato da alcuna disposizione normativa volta a produrre tali effetti. Si sottolinea, infatti, che la sopracitata copertura sarebbe assentibile a condizione che i correlati stanziamenti di spesa siano utilizzati solo previo accertamento delle maggiori entrate, peraltro suffragato da una relazione tecnica che fornisca dettagliati elementi giustificativi al riguardo. Tuttavia, difettano sia la fase dell’accertamento delle entrate sia la relazione tecnica.
Attesa la mancata copertura finanziaria, l’articolo 2 deve essere impugnato in quanto viola l’articolo 81, comma terzo della Costituzione.
In merito, si ritiene quindi di impugnare la legge in esame dinanzi la Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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