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Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata. (9-12-2020)
Basilicata
Legge n.40 del 9-12-2020
n.118 del 9-12-2020
Politiche economiche e finanziarie
29-1-2021 /
Impugnata
La legge Regione Basilicata n. 40 pubblicata sul B.U.R n. 118 del 09/12/2020 recante “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata” è censurabile con riferimento all’articolo 4 ed ai prospetti relativi al disavanzo presunto (allegato 02) e al ripiano dello stesso, in quanto presentano aspetti di illegittimità costituzionale rispetto all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che l'ultimo rendiconto approvato dalla Regione Basilicata è relativo all'esercizio finanziario 2017. Pertanto, non è possibile dare riscontro al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019.
L’articolo 4, rubricato “Disavanzo di amministrazione presunto” dispone il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti, secondo quanto previsto nell'allegato 02, accluso alla legge, in applicazione del disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 9.11.
Con riferimento al disavanzo 2018, nella Nota integrativa alla l.r. n. 40/20 è specificato che, a seguito della parifica della Corte dei Conti del rendiconto 2018, è stata necessaria una quantificazione del risultato di amministrazione 2018 pari a euro 17.688.239,00. Tale importo è rappresentato nella suddetta tabella “Modalità copertura del disavanzo”. Al riguardo, il principio applicato 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 prevede: “Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall’applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E’ tardiva l’approvazione del rendiconto che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.” Pertanto, la l.r. n. 40/2020 avrebbe dovuto prevedere l’applicazione del disavanzo 2018 all’esercizio 2020. Tuttavia, essendo, ad oggi, l’esercizio 2020 ormai concluso, la quota di tale disavanzo dev’essere interamente applicata all’esercizio 2021.
Con riferimento al disavanzo 2019 l’art. 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011 prevede che “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.” Il principio applicato 9.2.24 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. N. 118/2011 fornisce la corretta interpretazione della suddetta disposizione normativa, chiarendo: “Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.”
Pertanto, il disavanzo 2019 dev’essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ovvero nel triennio 2020-2022 (salvo terminare prima, nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore) ed in tali termini dev’essere predisposta la delibera consiliare.
L'allegato 02, relativo, quindi, all'analisi del disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 e alle modalità di copertura negli esercizi 2020/2022, non è compilato conformemente a quanto previsto dal punto 9.11.7 dell'Allegato n. 4/1 del d.lgs. N. 118/2011. In particolare, l'importo della prima colonna ("Composizione disavanzo presunto") della tabella "Modalità copertura del disavanzo" deve corrispondere all'importo della seconda colonna ("Disavanzo presunto") della tabella "Analisi del disavanzo presunto".
Inoltre, la predetta tabella "Modalità copertura del disavanzo" evidenzia dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 che non rispettano quanto disposto dall'articolo 42, comma 12 del citato d.lgs. N. 118/2011, il quale, si ribadisce, prevede che il disavanzo di amministrazione "è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. [ … ] Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori."
Contrariamente a quanto prevede il citato d.lgs. N. 118/2011, i piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 vanno ben oltre il limite temporale concesso. La tabella "Modalità copertura del disavanzo", alla sezione “Copertura del disavanzo presunto per esercizio”, prevede il ripiano del disavanzo fino agli “Esercizi successivi (2023 e 2024)”, come riportato nell’ultima colonna della sezione stessa.
Pertanto, in primo luogo la previsione di un ripiano dei disavanzi fino al 2024 si pone in contrasto con il citato articolo 42 del D.lgs. N. 118/2011.
In secondo luogo, la Regione non ha ancora approvato la delibera consiliare prevista dal ripetuto articolo 42 del D.lgs. N. 118/2011, avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
Per quanto sopra, si ritiene che l’articolo 4, che dispone il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto, come previsto nell'allegato 02, e lo stesso allegato 02 della legge in esame, non rispettando la suddetta normativa statale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, violino l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Per le suesposte considerazioni, sussistono i presupposti per l'impugnativa della legge regionale Basilicata n. 40 del 2020 dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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