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Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. (3-12-2020)
Sicilia
Legge n.29 del 3-12-2020
n.61 del 11-12-2020
Politiche economiche e finanziarie
9-2-2021 /
Impugnata
La legge della Regione siciliana n. 29 del 3 dicembre 2020, recante “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana” presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge cost. n. 2 del 1948).
La legge individua le risorse finanziarie per le finalità di un precedente intervento normativo nella medesima materia, la L.R. 20/07/20 n. 16, che, all’art. 1, ha previsto nuove assunzioni per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel Corpo forestale, autorizzando a tal fine una spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, e previsto incrementi dell’indennità mensile pensionabile del personale non dirigenziale già in servizio nel Corpo forestale: su quest’ultima disposizione è stata deliberata l’impugnativa dal Consiglio dei Ministri in data 20/9/2020 per la mancanza di quantificazione della spesa e di indicazione sulle relative modalità di copertura finanziaria.
Dunque con la legge 29/2020 il legislatore regionale ha inteso incrementare le risorse concernenti le nuove assunzioni e individuare quelle necessarie all’incremento dell’indennità mensile pensionabile del personale già in servizio.
In tal senso, l’art. 1 prevede, per le finalità assunzionali del personale presso il Corpo Forestale della Regione siciliana, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020, un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 a carico del Bilancio 2020 e triennio 2020/22, a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
l’art. 2 prevede un’autorizzazione di spesa di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per l'incremento dell'indennità mensile pensionabile già corrisposta al personale del Corpo Forestale della Regione siciliana, indicando la copertura finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle disponibilità della medesima Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 del bilancio 2020 e triennio 2020/2022.
Anche tali disposizioni, tuttavia, presentano problemi di copertura finanziaria della spesa ivi prevista, e pertanto devono essere censurate in quanto esulano dalle competenze statutarie attribuite alla Regione e contrastano con l’art. 81 terzo comma della Costituzione che impone l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri e con l’art. 38 del D. lgs. 118/2011.
In particolare:
l’art. 1 prevede, per le finalità assunzionali di personale presso il Corpo Forestale della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020, una autorizzazione di spesa di 5 milioni di curo per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001. Tale spesa risulta aggiuntiva a quella autorizzata dalla legge 16/2020, art. 1 comma 8, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al riguardo si deve rilevare che:
1) non è idonea la copertura finanziaria, per gli anni finanziari 2021 e 2022, prevista a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 denominato "stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)", in quanto il capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Peraltro, sotto il profilo della capienza del capitolo individuato e a proposito di supposte economie di spesa del personale derivanti da cessazioni dal servizio per il triennio 2021/2023, emerge, dalla relazione al disegno di legge regionale, che tali economie, stimate in 1.135.516,64 euro, potrebbero parzialmente concorrere agli oneri dei nuovi assunti, limitatamente alla quota parte che non rimane a carico del bilancio regionale per la corresponsione del trattamento di quiescenza del predetto personale. Ciò per effetto della specifica normativa regionale che disciplina il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali;
2) la disposizione inoltre non indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, pur trattandosi di un evidente onere obbligatorio a carattere permanente, in quanto riferito a assunzioni a tempo indeterminato. Al riguardo, si segnala che l'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 dispone che "Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio”. Peraltro tale obbligo è contenuto anche nella normativa regionale siciliana in materia di bilancio e contabilità (cfr. art. 14 Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni nonché art. 7, comma 8, legge regionale n. 47/77 e successive modifiche). Peraltro la necessità della copertura finanziaria della spesa a regime era stata evidenziata dalla Ragioneria regionale nel parere da questa espresso in occasione della presentazione della proposta di legge in esame .
Per quanto esposto l’art. 1 configura una violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione in materia di obbligo di copertura delle leggi di spesa e violazione delle competenze statutarie.
L’art. 2 introduce una integrazione al comma 10 dell’art. 1 della legge regionale 16/2020 quantificando ed individuando le risorse relative alla spesa per l'incremento dell'indennità mensile pensionabile già corrisposta al personale del Corpo Forestale della Regione siciliana. A tal fine, la norma prevede una autorizzazione di spesa di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, indicando la copertura finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle medesime disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.
Le risorse finanziarie sono individuate analogamente a quelle della norma concernente le assunzioni e pertanto l’art. 2 presenta le medesime criticità dell’art. 1:
1) l’inidoneità della copertura finanziaria prevista a valere sul medesimo capitolo di bilancio destinato a spese obbligatorie non comprimibili quali gli stipendi e le altre indennità del personale già in servizio;
2) la mancanza di copertura finanziaria della spesa relativa al pagamento dell’indennità mensile pensionabile a regime, quindi per gli anni 2023 e successivi, trattandosi anche in questo caso di oneri obbligatori a carattere permanente;
3) a ciò va aggiunto che risulta sottostimato l’onere indicato in 505.000 euro come incremento dell’indennità pensionabile, a decorrere dal 2021,riferito alle 802 unità di personale non dirigenziale in servizio (secondo le cifre fornite dalla relazione del Corpo forestale regionale), in quanto quantificato al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione (contributi previdenziali e IRAP a carico del datore di lavoro).
Per tali motivi anche l’art. 2 costituisce una violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione e violazione delle competenze statutarie.
Per le suesposte ragioni si ritiene quindi di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale la legge della Regione siciliana n. 29 del 2020 con riferimento:
all’art. 1, laddove pone la copertura finanziaria a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 15001, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, in quanto il capitolo individuato reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della Regioni 2020 e triennio 2020/2022 (stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il Corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale) e laddove non prevede la copertura finanziaria degli oneri per l’anno 2023 e successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente, ai sensi dell’art. 38 del D. lgs. 118/2011 (art. 1, spesa per assunzioni);
all’art. 2, per le medesime criticità, laddove pone la spesa per l’incremento dell’indennità mensile pensionabile già corrisposta al personale del Corpo forestale, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 15001, recante, come sopra indicato, risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili e laddove non prevede la copertura finanziaria degli oneri per l’anno 2023 e successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente.
Alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo richiamato, deriva che le disposizioni regionali sopra indicate configurano una violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione nonché delle competenze statutarie attribuite alla Regione e devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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