Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021. (22-12-2020)
Bolzano
Legge n.16 del 22-12-2020
n.51 del 23-12-2020
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
22-2-2021 / Impugnata
La legge Provincia Bolzano n. 16 del 22 dicembre 2020 recante “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021” è censurabile in quanto viola l’articolo 81, terzo comma della Costituzione con riferimento all’articolo 6.

E’ necessario premettere che le censure in merito alla copertura finanziaria prevista dalla legge provinciale in esame mediante riduzione della spesa obbligatoria pari a circa 108 milioni di euro per l'anno 2022 e alla carenza di risorse iscritte nel bilancio provinciale 2022 e 2023 per il concorso alla finanza pubblica (circa 138 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 190 milioni di euro per l'anno 2023 in luogo di circa 514 milioni di euro annui), di cui alla legge provinciale n. 17 del 2020 sono strettamente connesse.

L’articolo 6 rinvia alla tabella E per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C) della legge in parola, prevedendo che la stessa sia attuata tra l'altro attraverso la riduzione della spesa obbligatoria per un importo di circa 108,1 milioni di euro per l'anno 2022.
La tabella A autorizza le spese relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la tabella C indica gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e successivi, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La riduzione di spesa è stata effettuata in assenza di esplicita riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009; tale previsione di copertura finanziaria, in assenza di specifica relazione tecnica e in assenza di esplicita riduzione di autorizzazioni di spesa, determina così la violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

La censura posta alla presente legge di stabilità è strettamente connessa a quella avanzata sulla legge n. 17 relativa al Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.

La disposizione eccede peraltro dalle competenze statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” che limita la potestà legislativa delle Province entro il confine dell’assunto “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica”, sancito all’articolo 5 per le leggi regionali del Trentino e richiamato nelle successive disposizioni relative alle funzioni delle Province.

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