Dettaglio Legge Regionale

Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma dello Statuto Speciale, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto Speciale" approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. (7-8-2007)
Valle Aosta
Legge n.20 del 7-8-2007
n.18 del 2-5-2007
Politiche ordinamentali e statuti
17-5-2007 / Impugnata
La legge in esame che disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale presenta vizi di illegittimità costituzionale in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera s) e comma 2, lettera e) dove, tra le cause di ineleggibilità sono ricompresi: il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste; i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta.


Tali disposizioni violano gli articoli 51 e 3 della Costituzione.

L'articolo 51 della Costituzione, infatti, "garantisce a tutti i cittadini… il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini … Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

La Corte Costituzionale ha - in numerose sentenze - ribadito che l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione (cfr. sent. 5/1978). Ciò ha comportato la pronuncia di illegittimità di numerose fattispecie restrittive del diritto di elettorato passivo (vedi sentenza n. 344/1993, sent. 376/2004 Corte Costituzionale).

Infatti, l'obiettivo è quello di "assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare nonché la primaria esigenza dell'autenticità della competizione elettorale" (sentenza n. 5/1978 Corte Costituzionale). Deve, dunque, sussistere un nesso di necessarietà e proporzionalità fra la limitazione e questi obiettivi, bisogna accertare che la non candidabilità sia proporzionata al fine e "non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica". In sostanza è necessario un "bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo… e la tutela delle cariche pubbliche" onde evitare indebite influenze sulla par condicio della competizione elettorale (sentenza n. 306/2003)

Invero è ammessa la possibilità di introdurre deroghe alla normativa vigente su tutto il territorio dello Stato purchè avvenga "nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità" (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 141/1996).

Detti limiti devono essere osservati anche dalle Regioni a statuto speciale. Infatti la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ripetutamente messo in luce che: "la disciplina regionale sui requisiti d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa dell'esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale… quale che sia la Regione di appartenenza… In realtà è proprio il principio di cui all'articolo 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con il carattere dell'inviolabilità (ex art. 2 Cost.), sicchè il principio si propone come riserva di legge rinforzata che obbliga il legislatore statale ad assicurarne il godimento in condizioni di uguaglianza".

Nella fattispecie in esame, l'esclusione del mondo accademico e scolastico dall'elettorato passivo della Valle d'Aosta non è ragionevolmente giustificabile con l'obiettivo di evitare interferenze nello svolgimento delle elezioni in quella Regione, considerato che deve, comunque, sussistere un nesso di necessarietà e proporzionalità fra la limitazione e l'obiettivo prefissatosi, in quanto, nella materia dell'elettorato passivo: "…la Regione…può introdurre deroghe alla normativa vigente in tutto il territorio dello Stato, soltanto in relazione a situazioni peculiari della Regione, e in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale", che tuttavia mancano nel caso di specie.

Pertanto, le disposizioni regionali apparendo prive delle suddette argomentazioni giustificatrici, nell'operare il restringimento del diritto di elettorato passivo, finiscono per violare il precetto costituzionale contenuto negli articoli 51 e 3 della Costituzione.

« Indietro