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Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019. (30-12-2020)
Molise
Legge n.17 del 30-12-2020
n.84 del 31-12-2020
Politiche economiche e finanziarie
26-2-2021 /
Impugnata
Legge della Regione Molise n. 17 del 30 dicembre 2020, recante Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019.
Si impugna su richiesta del Ministero dell’Economia e Finanze
La Tabella 1 relativa alla “Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2019”, contenuta nella Relazione sulla gestione, mostra un peggioramento del disavanzo di euro 21.740.555,10, pari alla differenza tra l’importo della lettera E) del rendiconto 2019 (euro 533.485.728,21) e quello della lettera E) del rendiconto 2018 (euro 511.745.173,11) evidenziando, quindi, il mancato ripiano rispetto a quello previsto in via definitiva alla voce “Disavanzo di amministrazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, pari ad euro 19.647.433,60.
Al riguardo, il Principio applicato 9.2.26 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, nella misura in cui viene applicato al caso di specie, prevede che le quote di disavanzo applicate all’esercizio 2019 del bilancio di previsione 20192021 e non recuperate (euro 19.647.433,60) devono essere interamente applicate all’esercizio 2020, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio (euro 19.734.165,28).
L’ulteriore disavanzo di euro 21.740.555,10 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ovvero nel triennio 2020-2022 (salvo terminare prima, nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore), “contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori” (articolo 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011).
Tuttavia, essendo, ad oggi, l’esercizio 2020 ormai concluso, ove la quota di disavanzo di euro 19.647.433,60, applicata al bilancio 2019 e non recuperata, non sia stata recuperata neanche nel corso dell’esercizio 2020, essa dev’essere interamente applicata all’esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio (euro 19.822.650,66). Inoltre, la delibera consiliare di approvazione del piano di rientro non risulta, ad oggi, ancora adottata.
Tanto rappresentato, si evidenzia che le tabelle riportate nella Relazione sulla gestione, relative alla composizione e alle modalità di ripiano del risultato di amministrazione, di cui al principio applicato 13.10.3 dell’Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, non sono correttamente determinate.
Al fine di poter superare le criticità sopra rappresentate, si ritiene necessario che la Regione si impegni formalmente a sostituire, in sede di bilancio di previsione 2021-2023, oppure nella prima legge di variazione utile, le suddette tabelle della Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, quantificando in euro 21.740.555,10 la quota di disavanzo al 31/12/2019 derivante dalla gestione 2019 e modificando le tabelle medesime in maniera conforme a quanto finora indicato, anche se l’importo da ripianare nell’esercizio 2020 non è stato applicato al bilancio di previsione 2020, ciò al fine di consentire l’applicazione del principio applicato 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, che prevede: “Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione”.
Sulla base delle suddette tabelle modificate dovranno essere predisposte anche le corrispondenti tabelle in sede di bilancio di previsione 20212023 e di rendiconto 2020.
Nel caso di mancata ottemperanza da parte della Regione, la legge in questione ed in particolare la Tabella 1 contenuta nella Relazione sulla gestione, va impugnata per violazione del Principio applicato 9.2.26 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 (Allegato che, come tutti gli altri, fa parte integrante del D.lgs n. 118/2011 contenente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”). La violazione di tale norma interposta comporta a sua volta violazione dell’art. 117 secondo comma lettera E) Cost. che disciplina la competenza esclusiva statale, inter alia, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
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