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Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata. (12-3-2021)
Basilicata
Legge n.8 del 12-3-2021
n.19 del 13-3-2021
Politiche economiche e finanziarie
11-5-2021 /
Impugnata
In merito alla legge regionale in oggetto ed esaminato il Giudizio di parificazione del Rendiconto 2018 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata (Delibera n. 42/2020/PARI) si evidenzia preliminarmente il ritardo con il quale il rendiconto generale per l'esercizio 2018 è stato approvato, sia da parte della Giunta che da parte del Consiglio regionale, atteso che l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011 ne fissa l'approvazione rispettivamente al 30 aprile e al 31 luglio dell'esercizio successivo.
Con riferimento alle tabelle riportate nella Relazione sulla gestione (Allegato 1.3), relative alla composizione e alle modalità di ripiano del risultato di amministrazione al 31/12/2018, di cui al principio applicato 13.10.3 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, la tabella "Modalità copertura del disavanzo" espone un piano di rientro per il disavanzo 2018 articolato sugli esercizi 2019 - 2022. La Relazione sulla gestione specifica che, a seguito della citata parifica della Corte dei Conti (Decisione n. 42/2020/PARI) è stato necessario rideterminare il risultato di amministrazione 2018, stabilito pari ad euro 41.758.491,51.
Al riguardo, il principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 prevede che "il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato."
Il principio applicato appena citato impone pertanto, nel caso di specie, che la quota del disavanzo 2018 debba essere interamente applicata all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio. Conseguentemente, il ripiano del disavanzo rappresentato nell'Allegato 1.3, ponendosi in contrasto con il citato principio del D.lgs. n. 118/2011, configura una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., (potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici) e ne rende necessaria l’impugnativa ex art. 127 Cost.
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