Dettaglio Legge Regionale

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni. (17-3-2021)
Bolzano
Legge n.3 del 17-3-2021
n.11 del 18-3-2021
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 18/03/2022
Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 12 maggio 2021, ha impugnato la legge provinciale n. 3/2021 (recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni”), ed in particolare l'art. 1.

L'impugnato art. 1 prevedeva variazioni allo stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Provincia 2021-2023 (legge provinciale n. 17/2020) ed in particolare l'incremento di euro 528.220.667,61 in termini di competenza e cassa del Titolo 01 tipologia 103 dell'esercizio finanziario 2021 per:
- le accise da carburante a uso riscaldamento;
- i giochi spettanti alla Provincia autonoma per il 2021 e per gli anni pregressi;
- la restituzione da parte dello Stato delle riserve per gli anni 2019-2021 (prevista dall'art. 1 comma 412 della legge n. 190/2014).

Con l'applicazione dell'art. 54 del decreto legge n. 73/2021, che ha disposto nel 2021 la corresponsione a ciascuna Provincia autonoma di 60 milioni di euro a titolo di restituzione delle riserve in esame e a riduzione delle somme spettanti alle medesime Provincie autonome ai sensi dell'art. 1 comma 412 della legge n. 190/2014, i rilievi di incostituzionalità espressi in relazione alla variazione di 60 milioni di euro sono stati superati. Di conseguenza il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 16 settembre 2021, ha deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa, per 60 milioni di euro.

Medio tempore, con legge provinciale n.8/2021, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” gli stanziamenti di spesa oggetto di impugnativa sono stati accantonati nella loro interezza (468.220.667,61) su apposito capitolo vincolato, senza possibilità di impegno di spesa, a salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente.

Successivamente, l'Accordo tra Stato e Autonomie trentine in materia di finanza pubblica del 18 novembre 2021 ha definito in via forfettaria (ammontare di 100 milioni di euro, di cui 50 erogati nel 2021) le spettanze della Provincia autonoma di Bolzano a titolo di gettito arretrato derivanti dalla raccolta dei giochi di natura non tributaria con vincita in denaro per gli anni pregressi al 2022. Risultano così superati i rilievi di incostituzionalità espressi in relazione alla predetta variazione del bilancio 2021 relativa ai giochi per l'ammontare di 50 milioni di euro, riconosciuto nel 2021.

Da ultimo, con legge provinciale n. 12/2021, recante “Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni” all’art. 2, rubricato “Variazioni di bilancio a seguito degli accordi con il Governo in materia di finanza pubblica” la Provincia ha ridotto le proprie previsioni di entrata al titolo 1 tipologia 103, relative al gettito arretrato derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferente agli anni fino al 2021 come anche alla devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione, per complessivi 418.220.667,61 euro, pari all'incremento di cui al richiamato art. 1 della legge provinciale n. 3/2021 al netto degli importi sopra specificati riconosciuti a titolo di restituzione delle riserve e a titolo di giochi relativi alle annualità pregresse (vale a dire: 528.220.667,61 - 60 milioni - 50 milioni = 418.220.667,61 euro). Corrispondentemente, la Provincia ha ridotto la previsione di spesa alla missione 20, programma 03, titolo 2, relativa al fondo rischi a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente.

Rispetto al quantum ancora oggetto di impugnativa, la Ripartizione provinciale Finanze, con una nota ha comunicato che l’ente non ha dato attuazione a tale disposizione non procedendo all’accertamento delle entrate oggetto di impugnativa. Dal canto suo il MEF ha confermato sussistano le condizioni per la rinuncia totale all'impugnativa di cui all'oggetto.

Considerato che con riferimento a questo articolo non sono state rilevate criticità da parte del MEF e che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 23 dicembre 2021, ha deliberato la non impugnativa della legge provinciale n. 12/2021, sussistono ora i presupposti per la rinuncia totale all’impugnativa della legge provinciale n. 3/2021, pendente in Corte Costituzionale al reg. ric. 29/2021, ed in tempo utile per la data di udienza del ricorso, fissata al 24 maggio 2022.


RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 16/09/2021
Il 12 maggio 2021 il Consiglio dei ministri ha deliberato l’impugnativa della legge Provincia Bolzano n. 3/2021 recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni”.

L’art. 1 della legge prevedeva variazioni allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 17/2020 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023) tra cui l'incremento di euro 528.220.667,61 in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2021. Il predetto incremento era riferito a tre voci:
1) accise relative al carburante ad uso riscaldamento.
2) giochi e scommesse (inclusi anche i giochi di natura non tributaria) spettanti alla Provincia autonoma per il 2021 e gli anni pregressi.
3) restituzione da parte dello Stato delle riserve per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevista dall'art. 1 comma 412 della legge n. 190/2014.

In particolare, la variazione in aumento sub 3), pari a 60 milioni di euro, era imputata al capitolo E01103.0720 "Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (art. 12 legge n. 386/1989) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. COD./E.1.01.03.99". Essa concerneva la restituzione - per gli anni 2019, 2020 e 2021 - delle riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013, con il fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 412, della legge n. 190/2014.

Il comma 412 citato prevedeva che le riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013 fossero restituite alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 “previa individuazione della relativa copertura finanziaria nel bilancio dello Stato”. Pertanto, in assenza della necessaria individuazione della copertura finanziaria, il presupposto giuridico per iscrivere in bilancio le risorse in parola era assente. Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio per l'esercizio finanziario 2021 dell'importo di euro 60 milioni in particolare, e di euro 528.220.667,61 in generale, non era coerente con i principi contabili generali di prudenza, veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità contenuti nell'allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011, ai quali Regioni e Province autonome devono conformare la propria gestione (ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 medesimo), contenuti, altresì, nell'allegato 1 richiamato dall'art. 38-bis, comma 3, della legge n. 196/2009.

La disposizione in esame, mancando dei requisiti richiesti dalla disciplina armonizzata, contrastava con il D.lgs n. 118/2011 e, quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; conseguentemente, tale disposizione non costituiva idonea copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla legge in oggetto, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. Il Consiglio dei ministri aveva così ritenuto sussistere i presupposti per impugnare ex art. 127 Cost. la legge in oggetto, limitatamente all'art. 1.

Da ultimo tuttavia, per quanto riguarda la restituzione delle riserve, l'art. 54 del decreto legge n. 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) ha disposto che nel 2021 un importo pari a 60 milioni di euro venga corrisposto a ciascuna Provincia autonoma a titolo di restituzione delle riserve di cui all’art. 1 comma 508 della legge n. 147/2013 e di riduzione delle somme spettanti alle medesime Province autonome ai sensi dell’art. 1 comma 412 della legge n. 190/2014. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77 del decreto legge medesimo.

In presenza della necessaria individuazione della copertura finanziaria, il presupposto giuridico per iscrivere in bilancio le risorse in parola è adesso presente. Pertanto, possono ritenersi superati i precedenti rilievi di incostituzionalità espressi in relazione alla variazione in aumento di 60 milioni di euro (imputata al capitolo E01103.0720 “Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa di pertinenza degli esercizi precedenti (art. 12 legge n. 386/1989) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. COD./E.1.01.03.99") concernente la restituzione - per gli anni 2019, 2020 e 2021 - delle riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013.

Conseguentemente, si propone la rinuncia parziale al ricorso in oggetto (di cui al CT 18603/2021) relativamente all'impugnativa statale dell'art. 1 della legge provinciale n. 3/2021, per la parte relativa alla richiamata variazione in aumento di 60 milioni di euro. In merito, si è provveduto ad acquisire il necessario nulla osta alla rinuncia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal momento che il decreto legge n. 73/2021 ha disposto che l’importo di 60 milioni di euro sopracitato venga corrisposto alle Province autonome per gli anni 2019, 2020 e 2021, è possibile prescindere dalla consueta dichiarazione circa la mancata applicazione medio tempore della normativa censurata, stante la retroattività della disposizione.

In merito alle argomentazioni fornite dalla Provincia autonoma sub 1) (spettanza delle accise relative al carburante ad uso riscaldamento) e sub 2) (spettanza di giochi e scommesse di carattere extra-tributario) si conferma l'assenza di idoneo presupposto giuridico e dei requisiti richiesti dalla disciplina armonizzata per l'iscrizione in bilancio provinciale dell'importo di euro 468.220.667,61 (vale a dire euro 528.220.667,61 al netto delle riserve di 60 milioni di euro), stabilita dall'art. 1 della predetta legge provinciale e si ritiene ancora necessaria una sentenza della Corte costituzionale sul punto.
18-3-2022 / Impugnata
La legge Provincia Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni” ha impatto finanziario sul bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 contenuto nella legge n. 17 del 2020 che risulta impugnata per profili di incostituzionalità correlati alla carenza di copertura finanziaria per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Tanto premesso, il seguente art. della legge in esame presenta profili di incostituzionalità.

§§§

L’art. 1 prevede variazioni allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023) tra cui l'incremento di euro 528.220.667,61 in termini di competenza e cassa del Titolo 01 tipologia 103 per l'esercizio finanziario 2021, il cui dettaglio a livello di capitoli è riportato ai fini conoscitivi nell'Allegato A della legge in esame. Il predetto incremento è riferito:
1) alle accise da carburante ad uso riscaldamento;
2) ai giochi spettanti alla Provincia autonoma per il 2021 e per gli anni pregressi;
3) alla restituzione da parte dello Stato delle riserve per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevista dall'art. 1 comma 412 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità dello Stato 2015).

Relativamente alle entrate concernenti le accise e i giochi, l’art. 75 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige attribuisce alle Province autonome i nove decimi del gettito delle entrate tributarie dello Stato elencate nel medesimo art. 75, percepite nel rispettivo territorio provinciale. La variazione di cui all’art. 1 della legge in esame discende presumibilmente dall'interpretazione dell'art. 75 citato più volte rivendicata dalla Provincia, nel senso di determinare:
- il gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento sulla base della quantità dei prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio provinciale, a prescindere dal criterio dell'immissione in consumo richiesto dalla normativa comunitaria;
- il gettito dei giochi e delle scommesse includendo anche i giochi di natura non tributaria.
Le entrate relative alle accise e ai giochi nei termini rivendicati dalla Provincia autonoma costituiscono entrate aggiuntive per la medesima Provincia autonoma rispetto a quelle derivanti dallo Statuto vigente, che comportano tuttavia oneri a regime a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria.

1) Riguardo alle accise, l'art. 75, comma 1, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce che sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle seguenti entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali, tra cui, inter alia, alla lettera f): i nove decimi del gettito dell’accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati (la lettera f) dell’art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 2, comma 107, lettera f), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria 2010).

L'interpretazione provinciale non è coerente con la struttura impositiva delineata dalla normativa comunitaria di riferimento, in base alla quale l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o dell'importazione dei prodotti e diviene esigibile all'atto dell’immissione in consumo, che realizza la conclusione del regime sospensivo. La quantificazione provinciale prescinde dall'immissione in consumo dei carburanti, unico criterio giuridicamente sostenibile per quantificare le accise, già adottato in tutti i casi di devoluzione delle accise alle Autonomie speciali.

Infatti, l'art. 1 comma 411, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità dello Stato 2015) - disposizione approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni - ha espressamente chiarito che “l'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati".

Pertanto la variazione in esame si pone in contrasto con l'articolo 75, comma 1, lettera f) del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 30 agosto 1972, n. 670, e con il citato art. 1 comma 411 della legge n. 190/2014 che ne prevede le modalità di determinazione.

2) L’interpretazione della Provincia autonoma riguardo al gettito dei giochi e delle scommesse amplia la base di calcolo dei giochi di spettanza statutaria, estendendo la compartecipazione provinciale ai giochi di natura extratributaria (quali Lotterie, Bingo, Superenalotto, Enalotto, Superstar, Win for Life, Playsix e Eurojackpot), in contrasto con la previsione normativa dello Statuto che, all'art. 75, comma 1, lettera g), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 30 agosto 1972 n. 670, attribuisce alle Province autonome espressamente le entrate di natura tributaria: “sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: (…) g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici”.

Pertanto la variazione in esame si pone in contrasto con l'articolo 75, comma 1, lettera g) del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 30 agosto 1972 n. 670.

3) La variazione di 60 milioni di euro - imputata al capitolo E01103.0720 "Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (legge n. 386/1989, art. 12) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. COD./E.1.01.03.99" concerne la restituzione - per gli anni 2019, 2020 e 2021 - delle riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità dello Stato 2014), che aveva il fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 412, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità dello Stato 2015).

Il comma 412 citato prevede che le riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013 sono restituite alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria nel bilancio dello Stato. Pertanto, il presupposto giuridico per iscrivere in bilancio le risorse in parola è carente, in assenza della necessaria individuazione della copertura finanziaria.

Tanto premesso, l'iscrizione in bilancio dell'importo di euro 528.220.667,61 in termini di competenza e cassa del Titolo 01 tipologia 103 per l'esercizio finanziario 2021 (il cui dettaglio a livello di capitoli è riportato ai fini conoscitivi nell'Allegato A della legge in esame) non appare coerente con i principi contabili generali di prudenza, veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità contenuti nell'allegato 1 al D.lgs. N. 118 del 2011, ai quali le Regioni e le Province autonome devono conformare la propria gestione (ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. N. 118 del 2011 medesimo), contenuti, altresì, nell'allegato 1 richiamato dall'art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Il rispetto dei predetti principi è finalizzato ad assicurare la formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e attendibile.

Sul punto, la Corte costituzionale ha stabilito che le risorse stanziate in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell'equilibrio il cui canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, “opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte” (sentenza n. 26 del 2013). Nel merito, la Corte costituzionale ha inoltre precisato che "…la violazione di tale regola virtuosa comporta inevitabilmente la mancata copertura di una parte della spesa per effetto dell'iscrizione invalida nel bilancio della posta attiva non attendibilmente stimata. E come già più volte evidenziato da questa Corte, difetto di copertura e pregiudizio dell'equilibrio del bilancio sono facce della stessa medaglia, tenuto conto che la predetta irregolarità della parte entrata consente una dimensione di spesa altrimenti non sostenibile, con inevitabile riverbero sul successivo risultato di amministrazione che viene a peggiorare in misura pari all'entrata non realizzabile" (sentenza n. 197 del 2019; sul punto anche sentenze n. 213 del 2008, n. 192 del 2012, n. 184 del 2016 e n. 274 del 2017).

Ne consegue che la disposizione in esame, mancando dei requisiti richiesti dalla disciplina armonizzata, contrasta con il D.lgs n. 118 del 2011 e, quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; conseguentemente, tale disposizione non costituisce idonea copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla legge in oggetto, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Si ritengono sussistenti i presupposti per l'impugnativa della legge in esame ex art. 127 Cost.

§§§

Per tutto quanto sopra, si richiede l'impugnativa della legge in oggetto, limitatamente all'art. 1, ex art. 127 Cost.

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