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Disposizioni per la valorizzazione. La promozione ed il commercio della carne di bufalo campano. (22-6-2007)
Campania
Legge n.7 del 22-6-2007
n.38 del 4-7-2007
Politiche infrastrutturali
3-8-2007 /
Impugnata
La legge disciplina in modo compiuto la valorizzazione, promozione e commercio della carne di bufalo campano. Essa presenta aspetti di illeggittimità in relazione al fatto che presupposto di tale disciplina sia l'avvenuto riconoscimento del prodotto su base geografica, riservato alla Comunità Europea, ai sensi del Trattato CE (artt.32 e seguenti).
Tale riconoscimento non può pertanto essere realizzato autonomamente dalla normativa nazionale o regionale. Allo stato, la carne di bufalo campano non è ancora riconosciuta a livello europeo nè quindi tutelata. La legge regionale, dunque, anticipa tale riconoscimento e tutela, ponendosi in contrasto con la citata normativa comunitaria e con il regolamento CE n. 510/2006, in particolare con l'art.5 comma 5.
Ciò risulta evidente specie nelle seguenti disposizioni:
art.1, dove si afferma che la carne di bufalo campano è tutelata ai sensi del reg. CE n. 510/2006;
articoli 3 e 5, dove si fa riferimento al disciplinare predisposto per il prodotto, che attualmente non esiste.
Per tali ragioni le disposizioni regionali appaiono esorbitare l'ambito di competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art.117 comma 1 della Costituzione, per mancato rispetto della disciplina comunitaria succitata.
Si fa altresì presente che la relativa documentazione da trasmettere alla Commissione europea da parte del competente Ministero delle Politiche agricole avverrà nel mese di settembre, pertanto la legge regionale in esame appare non opportuna né tempestiva, in contrasto sia con il principio di buon andamento di cui all'art.97 cost. che con le regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria e amministrazione interna.
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