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Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". (20-7-2007)
Veneto
Legge n.17 del 20-7-2007
n.65 del 24-7-2007
Politiche infrastrutturali
13-9-2007 /
Impugnata
La legge, che detta una disciplina regionale in materia di lavori pubblici, presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che la Corte costituzionale (sent. 303/2003) ha ritenuto che l'assenza dei "lavori pubblici" tra le materie elencate nell'art. 117 Cost. non determina l'automatica attrazione nella potestà legislativa residuale regionale, "al contrario si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti". Pertanto, il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, in particolare : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Tali materie vanno ricondotte alla nozione di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost. e , come tali, comportano una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale.
Pertanto sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti disposizioni della legge in esame:
- l'art. 6, comma 1, ( modifica dell'art. 8 in materia di affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria) contrasta con l'art.91 del codice che detta disposizioni relative alle procedure di affidamento per servizi di ingegneria e architettura per due aspetti: in primo luogo l'individuazione della soglia a 40.000 euro contrasta con la soglia a 100.000 prevista dall'art. 91, comma 1; in secondo luogo la previsione della legge regionale in base alla quale gli incarichi di progettazione compresi tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria sono affidati secondo i criteri di affidamento previsti da un provvedimento della Giunta contrasta con il richiamo, di cui all'art. 91, comma 2, alla procedura a trattativa privata con invito almeno a 5 concorrenti prevista dall'art. 57 del Codice. Questi aspetti disciplinati dalla legge regionale in maniera difforme rispetto al Codice rientrano nella procedura di affidamento attribuita, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs.163/2006 alla competenza esclusiva statale.
- l'art. 7, comma 2 contrasta con l'art. 91 del Codice in relazione alla definizione della soglia a 40.000 euro invece che a 100.000, come previsto nel suddetto articolo; l'art. 7 comma 3 contrasta con le disposizioni dell'art.124 del d.lgs. 163/2006 che detta le modalità di pubblicità nel caso di contratti di servizi e forniture sotto soglia. Infatti la disciplina regionale in esame dispone che per gli incarichi comportanti un compenso inferiore ai 40.000 l'onere di pubblicità sia assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione all'osservatorio regionale, mentre la disciplina statale di riferimento prescrive che i bandi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale con le modalità ivi previste, oltre che nell'albo della stazione appaltante. Si tratta di aspetti inerenti la procedura di affidamento e quindi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Analoghe considerazioni valgono per il disposto dell'art. 33, comma 1-bis in riferimento ai criteri di affidamento e pubblicità richiamati dallo stesso articolo, così come modificati dall'art. 7, comma 2, oggetto di censura.
- l'art. 8 ( modifica dell'art. 10 sulla verifica e validazione del progetto), che prevede che le attività di verifica e validazione dei progetti debbano essere affidate nel rispetto dei criteri di affidamento delineati dalla Giunta regionale e delle condizioni di pubblicità indicate dall'art. 9, comma 2 della legge regionale, contrasta con i criteri fissati dall'art. 112 del Codice che demanda al regolamento di esecuzione la disciplina. Tale previsione eccede dalla competenza regionale in quanto l'art.4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 assegna alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina delle attività di progettazione.
- l'art. 22 è censurabile limitatamente all'inserimento dell'art. 31-bis, commi 1 e 2. L'art. 31-bis, in quanto rende facoltativa la verifica di congruità dell'offerta che presenta una percentuale di ribasso inferiore alla soglia di anomalia, contrasta con la previsione di obbligatorietà della valutazione di congruità di ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, di cui all'art. 86, comma 3 del Codice. Inoltre, tale disposizione contrasta anche con l'art. 86, comma 5 del Codice nella misura in cui prescrive la facoltatività e non l'obbligatorietà delle giustificazioni del prezzo, come previsto invece dal suddetto articolo. Queste disposizioni, in quanto dettano una disciplina difforme da quella disposta dall'art. 86, commi 3 e 5 del d.lgs. 163/2006, in materia di verifica della congruità dell'offerta, eccedono dalla competenza legislativa regionale trattandosi di aspetti rientranti nella tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost;
- l'art. 24 dispone norme in materia di procedura negoziata difformi da quelle contenute negli artt. 56 e 57 del d. lgs. 163/2006 e pertanto contrasta con l'art.4, comma 3 del suddetto decreto che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di procedure di affidamento. In particolare tale disposizione non distingue tra procedura negoziata previa e senza previa pubblicazione di bando, prevista nel Codice, e non rispetta le condizioni tassative di ricorso a detta procedura, in recepimento delle direttiva 2004/18/CE. Vi è quindi una violazione non solo della normativa statale di riferimento ma anche degli artt. 30 e 31 della su richiamata direttiva comunitaria che, ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost., costituisce un limite per il legislatore regionale. Sono poi introdotte nuove e diverse ipotesi non previste nelle direttive: il ricorso alla procedura negoziata nel caso di interventi inferiori a 500.000 euro, di lavori complementari, e quando lo richiedano la pubblica incolumità o la salute pubblica.
- L'art. 29, in quanto stabilisce la sospensione del pagamento del corrispettivo solo limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, detta una disciplina difforme da quella di cui all'art. 118, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e quindi eccede dalla competenza regionale in quanto in contrasto con l'art. 4, comma 3 del decreto che definisce competenza esclusiva dello Stato la disciplina del subappalto.
- L'art. 32 (introduce il Capo IV, leasing immobiliare, e l'art. 46-bis, procedure di realizzazione) contrasta con l'art. 1 della l. 296/2006, nonché con l'art. 160- bis del Codice dei contratti. Tale disposizione eccede dalla competenza regionale in quanto disciplina in modo difforme un aspetto rientrante nell'esecuzione dei contratti, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006.
- L'art. 43, comma 1, prevede che per i lavori di competenza regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria le indagini geologiche e archeologiche preliminari siano eseguite da soggetti individuati con i criteri di affidamento e le modalità di pubblicità previsti dagli art.. 8, comma 1 e 9, commi 1 e 2. Tale disposizione contrasta con la procedura di aggiudicazione per gli importi sotto soglia indicata dall'art. 91 del Codice e con le modalità di pubblicità di cui all'art. 124, e quindi con l'art. 4, comma 3 del suddetto Codice che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di procedure di affidamento. L'art. 43, comma 2, prevede delle deroghe rispetto alle procedure di verifica dell'interesse archeologico disciplinate dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. 163/2006 ed ivi non contemplate. Tali disposizioni, pertanto, contrastano con l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo citato, che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dei beni culturali.
Per tali ragioni la legge in esame deve essere impugnata in Corte Costituzionale.
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