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Partecipazione della regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS). (27-7-2007)
Emilia Romagna
Legge n.19 del 27-7-2007
n.112 del 27-7-2007
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
La legge in esame è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, in quanto invasiva delle prerogative statali in materia di tutela dei beni culturali.
L'articolo 1, comma 2, infatti, nel prevedere tra le finalità della legge la tutela del patrimonio storico-culturale (oltre che la valorizzazione), si poneva in contrasto con gli articoli 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali, violando l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonché l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.
Con l'articolo 46 della l.r. n. 24/07, il legislatore regionale si è adeguato ai rilievi governativi modificando, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l'articolo precedentemente impugnato. L'odierno intevento normativo, infatti, ha eliminato la parola "tutelare", lasciando come fine unico la valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
Per i suddetti motivi, su accordo del Ministero per i beni e le attività culturali, si propone la rinuncia all'impugnazione dell'articolo 1, comma 2, della l.r. Emilia Romagna n. 19/07.
21-9-2007 /
Impugnata
L'articolo 1, comma 2, della legge è illegittimo in quanto dispone che "Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione".
Tale formulazione, infatti, non risulta in linea con quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni.
La norma in esame, nell'attribuire alla Regione facoltà in materia di tutela, non rispetta infatti i procedimenti che sono stati stabiliti dagli articoli 4 e 5 del Codice. Tali norme prevedono che, al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela dei beni culturali sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento. In tal modo, quindi, risulta violato il principio di cui all'articolo 118, comma 3, della Costituzione, secondo il quale spetta alla legge statale disciplinare "forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali". È lo Stato, quindi, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, che di volta in volta dovrà valutare la praticabilità di accordi per l'individuazione di forme di coordinamento con le Regioni.
La legge, perciò, è invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali, viola gli articoli 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonché con l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.
Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art.127 cost.
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