Dettaglio Legge Regionale

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia. (6-8-2007)
Lombardia
Legge n.19 del 6-8-2007
n.32 del 9-8-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2007, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Lombardia n. 19 del 6 agosto 2007 recante: " Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto diverse sue previsioni (artt. 10, 11, 14, comma 2, 18, 24 e 28), disciplinando i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, stabilendo il sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di tali percorsi, prevedendo gli interventi regionali volti alla formazione abilitante e stabilendo meccanismi automatici di determinazione delle risorse, eccedevano dai limiti di competenza assegnati alla Regione in materia di istruzione. Veniva quindi invasa la competenza statale, in violazione dell’art. 33 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione, e violato il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118.
Successivamente la Regione Lombardia con la legge n. 37 del 30 dicembre 2008 concernente " Disposizioni in materia di istruzione – Modifiche alla l. r. n. 19/2007 – (Collegato ordinamentale)" ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Infatti tale ultima legge regionale modifica ed integra gli articoli della legge regionale n. 19 del 2007 censurati, coordinando le iniziative regionali in materia di istruzione e formazione professionale con la legislazione statale in materia di istruzione. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha espresso parere favorevole in ordine alla legge regionale n. 37 del 2008 tanto che il Governo in data odierna ha deliberato la non impugnativa di tale legge.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
28-9-2007 / Impugnata
La legge in esame disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione professionale. Nella compiuta regolamentazione la Regione eccede dai propri compiti invadendo la competenza statale in materia di istruzione. Infatti, i principi fondamentali e le norme generali in materia di istruzione sono riservati allo Stato che ne deve garantire una uniforme disciplina sull'intero territorio nazionale e tra essi non può che essere ricompreso l'obbligo di istruzione, essendo espressione di livelli essenziali delle prestazioni, uniformi sul territorio nazionale. Pertanto, già l'art. 1, comma 2, della legge regionale e l'attuazione ad esso data dagli articoli seguenti risulta in contrasto con la normativa statale vigente (in particolare con le recenti modifiche apportate dalla l. n. 296/2006 e dalla l. n. 40/2007).
A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2005 ha affermato, in relazione ai ricorsi presentati dalle Regioni avverso il d. lgs. n. 59/2004( cd. Legge Moratti), il necessario rispetto del principio di leale collaborazione e degli accordi Stato-Regioni, trattandosi di materie dove sussiste un inevitabile intreccio di competenze rimesse allo Stato e alle Regioni, ed in tal senso si sono mosse le modifiche apportate alla legislazione statale. Di conseguenza, l'aver la Regione disciplinato unilateralmente senza tener conto o in assenza di accordi Stato-Regioni rende le seguenti disposizioni illegittime costituzionalmente.
In particolare:
1) l'art. 10, riguardante il sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale, stabilendo unilateralmente i livelli di corrispondenza delle certificazioni rilasciate rispetto alle diverse tipologie di percorsi, in assenza di una previa definizione a livello nazionale di regole, standards e modalità per effettuare tale riconoscimento, eccede dalla competenza regionale ed incide sulla competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. m) cost., circa la determinazione di standards uniformi su tutto il territorio nazionale.
2) Gli artt. 11 e art. 14, comma 2, nel permettere a tutti i giovani che hanno concluso il primo ciclo di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate presso la Regione, eccedono dalla competenza attribuita alla Regione in materia di istruzione, ai sensi dell'art. 117, secondo e terzo comma,Cost. e in particolare:
- sono in contrasto con le norme generali in materia di istruzione di cui all'art. 1, commi 622 e 624 della l. n. 296 del 2006, secondo le quali i giovani che hanno concluso il primo ciclo possono adempiere l'obbligo di istruzione solo se frequentano, nella fase transitoria, i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 226 del 2005 e, a regime, i percorsi e progetti, concordati tra Stato e regioni, realizzati da strutture formative inserite in un elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica istruzione secondo criteri predefiniti, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
- non tengono conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quinquies, del d. l. n. 7 del 2007 (aggiunto dalla legge di conversione n. 40 del 2007) che modifica la configurazione del sistema del secondo ciclo, prevedendo l' emanazione di linee guida, da definire in sede di Conferenza Unificata, che stabiliscono raccordi organici tra i percorsi degli istituti tecnici e di quelli professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, prevedendo l'istituzione di un apposito repertorio nazionale;
- disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale in assenza della previa definizione in Conferenza Stato - Regioni degli aspetti che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d. lgs. n. 226 del 2005, costituiscono il necessario presupposto della disciplina specifica stabilita da ciascuna Regione.
Analoghe censure valgono anche per l'art. 30, comma 3, il quale, prevedendo, che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della l. n. 144/1999 rientrino nel sistema di istruzione e formazione professionale, contrasta sia con lo stesso art. 69 che colloca gli IFTS nell'ambito della integrata superiore e quindi nella formazione post-secondaria, sia con l'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006 - che richiede che il sistema IFTS sia organizzato sulla base di apposite linee guide previa intesa con la Conferenza Unificata - sia con l'art.13, comma 2, della legge 40/2007, secondo il quale le Regioni "concorrono" alla realizzazione dei "poli tecnico-professionali", nel rispetto quindi della normativa statale citata.
3) l'art. 18, che riguarda la formazione abilitante, prevedendo percorsi formativi regionali validi ai fini dell'abilitazione professionale, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., violando il principio fondamentale in materia di "professioni" secondo il quale la competenza ad individuare i titoli abilitanti per l'esercizio delle professioni spetta esclusivamente allo Stato (in tal senso si è pronunciata in più occasioni la Corte Costituzionale - cfr., tra le altre, sentenze nn. 300/2007, 40 e 153 /2006- e si è espresso il d. lgs. n. 30 del 2006).
4) l'art. 24, che denomina unilateralmente "istituzioni formative" determinati soggetti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale ed attribuisce loro la personalità giuridica e l'autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria risulta in contrasto con l'art. 15, comma 4, del d. lgs n. 226/2005, che, a tali fini, prevede l'emanazione di un regolamento che definisca i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti le istituzioni scolastiche. Con ciò risulta in contrasto con il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
A ciò aggiungasi che l'art. 24, comma 6, che stabilisce anche per le istituzioni scolastiche rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale una particolare disciplina sul reclutamento del personale docente e non docente, si pone in contrasto con la normativa nazionale (legge n. 3 maggio 1999 n. 124, e in particolare artt. 1, 2, 3, 6, 11) e con il regime di contrattazione collettiva, esulando dalla competenza regionale tale disciplina.
5) l'art. 28, che prevede un meccanismo automatico di determinazione delle risorse in base al criterio della quota capitaria, invade la competenza esclusiva statale in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'obbligo di istruzione; risultando altresì in contrasto con l'art. 137 del d.lgs n. 112/98 che rimette allo Stato le funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, nonché con la legge n. 440/97 recante "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

Alla luce di quanto rilevato, poiché la legge eccede i limiti di competenza assegnati alla Regione in materia di istruzione invadendo la competenza statale, in violazione degli artt. 33 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione, nonché in contrasto con il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., si ritiene di proporre giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

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