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Approvazione dei piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga). (6-8-2007)
Lombardia
Legge n.20 del 6-8-2007
n.32 del 9-8-2007
Politiche infrastrutturali
28-9-2007 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione Lombardia consente il prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria in corso, in attuazione della l.r. n. 2 del 5/02/2007, legge quadro sul prelievo venatorio in deroga.
Detta legge regionale è stata oggetto, nello scorso aprile 2007, di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo , in quanto ritenuta contrastante con l'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CE. Essa , infatti, non prescrivendo l'obbligo di argomentare i motivi per i quali i successivi provvedimenti in deroga siano riconducibili alle esigenze individuate dalla normativa comunitaria e attribuendo al Consiglio il compito di approvare con legge regionale annuale il Piano venatorio in deroga adottato dalla Giunta pone a regime una deroga che, se nel sistema della direttiva è un provvedimento eccezionale, adottato sulla base di una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto, stabilite ai fini dell’adozione delle deroghe, nella legge quadro regionale , invece, si profila come “ordinaria”, temporalmente riferita ad un atto legislativo necessario e cadenzato.
Le disposizioni contenute nella legge regionale in esame risultano egualmente in contrasto con la suddetta direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, violando gli articoli 10 e 117 comma 1 della Costituzione, oltre a presentare profili di illegittimità in relazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s) Cost.
In particolare la norma contenuta nell’articolo 1 autorizzando il prelievo venatorio in deroga senza indicare la tipologia di deroga attivata, senza indicarne le motivazioni, senza comprovare l'inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti, senza prevedere un'analisi dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE contrasta con le medesime disposizioni comunitarie.
Inoltre, il mancato rispetto del regime delle deroghe fa venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, risultando violata l'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.
Per le ragioni su esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.
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