Dettaglio Legge Regionale

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8. (5-10-2007)
Calabria
Legge n.22 del 5-10-2007
n.2 del 12-10-2007
Politiche economiche e finanziarie
29-11-2007 / Impugnata
L'articolo 5 della legge in esame presenta numerosi aspetti di illegittimità per i motivi che di seguito si espongono.
Il comma 1 dispone che allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l'estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall'esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali.
Preliminarmente si osserva che tale norma sembra essere un vero e proprio riconoscimento di debito della Regione nei confronti delle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di chiudere un annoso contenzioso in atto. Così formulata la norma, non contenendo né la determinazione di spesa e né la necessaria indicazione delle risorse cui farvi fronte, risulta irragionevole ed irrazionale, in quanto il suddetto onere, data la sua natura non certa, incide sul tetto complessivo di indebitamento consentito alle singole regioni, e contrasta con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in tema di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione, essendo ancora pendente un giudizio dinnanzi al TAR della Calabria sul citato debito, per il quale la Regione invece precostituisce la decisione.
Il suddetto articolo, conseguentemente, risulta carente dei necessari requisiti minimi di spesa richiesti dall'ordinamento giuridico vigente in materia di contabilità pubblica ossia:
- quantificazione degli oneri;
- decorrenza temporale degli stessi;
- imputazione a specifiche unità previsionali di base per far fronte a nuovi e maggiori oneri.
Così disciplinando, quindi, la norma si pone in contrasto con l'articolo 81, commi 1 e 4, della Costituzione, in riferimento al principio di annualità del bilancio e alla necessità di copertura della spesa, con gli obblighi di rispetto del patto di stabilità interno,
Quand’anche si volesse considerare la norma in esame come attività o intervento a carattere continuativo o ricorrente, per cui sarebbe lecito il rinvio alla successiva legge di bilancio per la quantificazione della relativa spesa, si rappresenta che il comma 3 dell'articolo oggetto di censure, dispone che "in sede di provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008 sono individuati i criteri necessari per la determinazione dei contributi, stabilito il fabbisogno finanziario occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria". Tale norma risulta illegittima in quanto non è un rinvio preciso né alla legge di bilancio né alla legge finanziaria, bensì genericamente a “provvedimenti concernenti” il bilancio. Tale generica locuzione, in sede di interpretazione di norma finanziaria, non può seguire il costante orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale nel valutare una norma in sede di esame ex articolo 127 della Costituzione bisogna sempre trovare l’interpretazione costituzionalmente orientata: il rinvio a provvedimenti concernenti il bilancio e non espressamente alla legge di bilancio, potrebbe essere un tentativo del legislatore regionale di rinviare a provvedimenti di Giunta e non provvedimenti legislativi, violando quindi l'articolo 3 del d. lgs. n. 76/00 che è da considerarsi principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violando, conseguentemente, l'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

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